Consiglio Nazionale Forense, non esiste incompatibilità tra enti privatizzati e pubblici

La decisione arriva dopo dieci anni e farà di sicuro contenti gli avvocati che, pur essendo dipendenti di Enti privatizzati, possono in ogni caso patrocinare le cause per l’Ente da cui dipendono.

Nel caso particolare, il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato la reiscrizione di tre degli avvocati – tra i quali lo stesso Dirigente, dell’Ufficio Legale dell’Inpgi nell’Elenco Speciale Aggiunto all’Albo degli Avvocati di Roma – ponendo così fine ad un  contenzioso decennale.

Ricordiamo che nel 2001, nell’ambito di una revisione dell’elenco degli avvocati che patrocinano direttamente le cause per l’Ente da cui dipendono, l’Ordine degli avvocati di Roma aveva ritenuto che gli avvocati dipendenti degli Enti privatizzati non potessero essere assimilati agli avvocati dipendenti degli Enti pubblici.

In arrivo la firma digitale

Dopo la posta elettronica certificata è pronto un nuovo servizio in grado di aggiungere flessibilità e certezza nei rapporti di lavoro gestiti in modo telematico.

In sostanza, la firma digitale è l’equivalente di una tradizionale firma autografa su carta e il documento in formato elettronico così sottoscritto assume piena efficacia probatoria.

La firma digitale consente di scambiare in rete documenti con piena validità legale. Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di società e pubbliche amministrazioni.

Per dotarsi di questo importante strumento è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati autorizzati da DigitPA che garantiscono l’identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale.

La libera professione in Europa

L’Italia ha recepito la direttiva servizi attraverso il decreto 59/10.

La finalità della direttiva è quella di agevolare la libertà di stabilimento sul territorio nazionale di liberi professionisti provenienti da uno Stato membro dell’Unione Europea attraverso un quadro normativo favorevole allo svolgimento di una delle attività libero professionale che il nostro ordinamento prevede.

In modo particolare può essere opportuno porre l’accento su due articoli di estremo interesse, l’articolo 45 e 46. Questi due riferimenti normativi permettono ai liberi professionisti di esercitare la propria attività senza aspettare il nulla osta ministeriale ma sulla base della qualifica ottenuta nel Paese di provenienza.

Albo Professionale: cos’è e a cosa serve

 Le leggi dello Stato italiano impongono l’iscrizione all’albo professionale per esercitare una specifica attività. In particolare è obbligatoria l’appartenenza all’albo per quegli impieghi che sono a diretto contatto con la sicurezza e la salute del cittadino.

Per accedere ad un determinato albo professionale è spesso necessario possedere un titolo di studio, per altri aver svolto un periodo comprovato di praticantato, avere superato un esame di stato oltre ad essere in possesso obbligatoriamente di una fedina penale pulita e di requisiti morali.

L’albo professionale è un documento accessibile al pubblico. In Italia ne esistono diversi i cui iscritti, che svolgono un mestiere ad alto contenuto intellettuale, hanno il dovere inoltre di registrarsi ad adeguate Casse previdenziali. La registrazione all’albo è necessaria per quelle professioni che sono libere e che devono necessariamente sottoscrivere perizie, consulenze, certificazioni, progetti.