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Consiglio Nazionale Forense, non esiste incompatibilità tra enti privatizzati e pubblici

La decisione arriva dopo dieci anni e farà di sicuro contenti gli avvocati che, pur essendo dipendenti di Enti privatizzati, possono in ogni caso patrocinare le cause per l’Ente da cui dipendono.

Nel caso particolare, il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato la reiscrizione di tre degli avvocati – tra i quali lo stesso Dirigente, dell’Ufficio Legale dell’Inpgi nell’Elenco Speciale Aggiunto all’Albo degli Avvocati di Roma – ponendo così fine ad un  contenzioso decennale.

Ricordiamo che nel 2001, nell’ambito di una revisione dell’elenco degli avvocati che patrocinano direttamente le cause per l’Ente da cui dipendono, l’Ordine degli avvocati di Roma aveva ritenuto che gli avvocati dipendenti degli Enti privatizzati non potessero essere assimilati agli avvocati dipendenti degli Enti pubblici.

Da quel momento tutte le cause dell’Inpgi, con il relativo contenzioso legale, dovevano essere affidate ad avvocati esterni che potevano comparire direttamente in giudizio, nonostante la fase istruttoria e la redazione delle difese scritte continuasse ad essere gestita dall’avvocatura interna dell’Istituto.

Come lo stesso Inpgi ricorda nel luglio del 2008, a conclusione di un lungo contenzioso, l’ente previdenziale di categoria aveva riportato una prima vittoria ottenendo  un pronunciamento da parte delle Sezioni Unite della Cassazione, con il quale veniva annullata la precedente decisione del Consiglio Nazionale Forense che aveva negato l’iscrizione degli avvocati dell’Inpgi all’Elenco Speciale, ed affermato il principio che ai fini del patrocinio diretto delle cause dell’Ente, rileva non già la natura privatistica del datore del lavoro, bensì la natura pubblica delle funzioni svolte e dell’attività ad esso demandata.

Il Consiglio Nazionale Forense dando applicazione a questo  principio di diritto, ed accertato che l’attività degli avvocati dell’Inpgi è svolta in modo da garantire l’imparzialità di giudizio e di azione, ha provveduto ad annullare i precedenti provvedimenti di diniego del Consiglio dell’Ordine territoriale ed ha disposto l’iscrizione degli avvocati interni nell’Elenco Speciale, annesso all’Albo degli Avvocati.

Come ricorda il presidente dell’Inpgi Andrea Camporese

Il provvedimento con cui si riconoscono le ragioni dell’Inpgi assume una grande rilevanza sotto il profilo dell’efficacia ed efficienza all’azione dell’Istituto, anche sul piano processuale.  L’Istituto, infatti, consegue un duplice vantaggio: da un lato quello di poter difendere direttamente in giudizio le proprie ragioni creditorie, avvalendosi dell’altissimo grado di specializzazione raggiunto nelle questioni riguardanti l’Inpgi dall’avvocatura interna e, dall’altro, quello di realizzare una riduzione dei costi riferiti alle parcelle degli avvocati esterni.

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