Novità sulle pensioni di importo superiore a mille euro

 Importante novità per i pensionati e attenzione al periodo transitorio dei tre mesi. Infatti, il nostro istituto previdenziale di riferimento ha emesso un nuovo messaggio dove intende fornire ulteriori precisazioni sul pagamento delle pensioni di importo superiore a mille euro. Ricordiamo che il limite delle mille euro è stato introdotto dalla legge 214/2011 e successivamente modificata dalla legge n. 44 dello scorso 26 aprile 2012.

Il messaggio emesso dall’Istituto, messaggio n. 10885 del 28 giugno 2012, pone in evidenza la gestione dei pagamenti del periodo transitorio previsto, ovvero da luglio a settembre 2012. Infatti, così come pone in risalto il decreto legge n. 138 dello scorso 13 agosto 2011,  il legislatore ha previsto il caso particolare dei pensionati che, alla data del 30 giugno 2012, non abbiano ancora comunicato all’Inps gli estremi per il pagamento delle rispettive spettanze per il necessario accredito.

I destinatari della nuova pensione ai superstiti

 L’articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 , n. 98 convertito dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 (pubblicata in G.U. 16 luglio 2011, n. 167) prevede che i destinatari della normativa richiamata sono il coniuge, il coniuge separato legalmente o divorziato, titolare dell’assegno di cui all’art. 5 della legge 898/1979, superstiti, di assicurato o pensionato deceduto a decorrere dal dicembre 2011.

Il diritto a pensione per il coniuge superstite è automatico. Nessuna condizione soggettiva è richiesta per il conseguimento del diritto a pensione da parte del coniuge dell’assicurato o del pensionato deceduto.

Si ricorda che la pensione spetta anche al coniuge separato. Se però, la separazione è a lui/lei “addebitabile”, avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale. (Sentenza Corte Costituzionale 286 del 08.07.1987, A.U. pag. 1942; circolare n. 246 del 22 ottobre 1987 e n. 277 del 28 febbraio 1989).

La posizione dei sindacati europei in materia di pensioni

 La CES, ossia la Confederazione dei sindacati europei, ha messo a punto il Libro Bianco sulle pensioni dove emerge in modo chiaro la posizione dell’intero sindacato europeo; infatti, il Libro Bianco, intitolato come intitolato “Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili”, non soddisfa le aspettative sollevate nel titolo.

La CES ribadisce la sua contrarietà sull’approccio del testo della Commissione e in particolare l’innalzamento dell’età pensionabile, come pure il rafforzamento dell’adesione a piani pensionistici privati ritenendo, invece, che il modo migliore per garantire le pensioni consista nel potenziamento dei sistemi pensionistici pubblici.

La nuova pensione ai superstiti

 Il nostro Istituto previdenziale ricorda che con il DL 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, prevede che le pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° gennaio 2012 siano soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio sia stato contratto dal dante causa ad un’età superiore a 70 anni, con una differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni, ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La riduzione è del 10% per ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci, ma la decurtazione non è applicata qualora siano presenti figli minori, studenti o inabili.

Dall’Inps novità in fatto di liquidazione domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti agricoli

 L’INPS, con la circolare n. 10016 del 13 giugno 2012, fornisce alcune indicazioni circa la liquidazione delle domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2011.

Infatti, in base al messaggio 10016/2012, l’Inps informa che il prossimo 18 giugno sarà reso disponibile dalla Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici il servizio di accesso ai dati retributivi e contributivi dei lavoratori agricoli dipendenti (OTD e OTI) per il prelievo degli stessi ai fini della liquidazione delle domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare.

Dall’Inps le indicazioni per l’indebita contribuzione

 L’Inps, attraverso il messaggio n. 9869 dello scorso 12 giugno, intende fornire alcuni chiarimenti in materia di rimborsi e prescrizione di contributi indebiti. Infatti, già diversi sedi territoriali hanno ricevuto richieste di chiarimento in merito tanto che la sede centrale ha deciso di uniformare la sua posizione a riguardo.

A questo proposito, l’Inps precisa che l’articolo 2934 del codice civile offre un criterio per inquadrare la portata della prescrizione, il cui avvento estingue i diritti non esercitati per il tempo della loro sopravvivenza. Non solo, lo stesso articolo precisa che la legge fissa il tempo di esercizio del diritto e, quindi, per converso, i termini di prescrizione.

Sulle pensioni Hollande riporta indietro la Francia

 In pensione a 60 anni, ecco la prima novità in materia di welfare del nuovo presidente francese; infatti, dal primo novembre 2012 i francesi potranno andare in pensione a 60 anni, ma solo coloro che avranno cominciato a lavorare presto.

Ora possono andare in pensione prima dell’età minima legale (62 anni) anche i dipendenti che hanno iniziato la loro carriera a 18 e 19 anni con 41 e 41,5 anni di contributi, e questo vale per i dipendenti del privato, i funzionari e i non salariati. A chi avrà cominciato a lavorare addirittura a 14-15 anni sarà invece richiesto un tempo di contribuzione più lungo, e dunque non potrà andare in pensione a 55,5 anni, per non creare distorsioni nel sistema, spiega il governo francese.

L’estensione dei regolamenti in materia di sicurezza sociali nell’Unione Europea

 L’Inps, in accordo alla circolare n. 77 del 6 giugno 2012, informa che dal 1° giugno 2012, si applicano anche ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) i regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale entrati in vigore il 1° maggio 2010 per i 27 Stati membri dell’Unione Europea, in particolare il regolamento (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e il regolamento (CE) n. 988/2009, sempre del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento 883/2004 di cui sopra.

La circolare nel nostro Istituto previdenziale contiene un riepilogo delle circolari pubblicate in materia di prestazioni pensionistiche e fornisce alcune precisazioni sull’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di prestazioni orfanili e tassi di cambio.

Le verifiche reddituali dei pensionati residenti all’estero

 È partita lo scorso 15 maggio 2012 la nuova campagna Red Est 2012, per la dichiarazione dei redditi dei nostri connazionali all’estero e, dai dati Inps, saranno coinvolti circa 202.000 soggetti.

Il nostro Ente previdenziale ricorda che, in merito alla compilazione dei moduli, sono state introdotte alcune novità; in effetti, non possono essere modificati i dati anagrafici ed è stata introdotta l’opzione di rinuncia alla dichiarazione, da parte dell’eventuale coniuge. Se questa viene effettuata, saranno sospese tutte le prestazioni erogate in ragione del reddito del proprio marito o della propria moglie.

Le verifiche dell’invalidità civile per l’anno 2012

 Il nostro Istituto previdenziale ha avviato per l’anno 2012 nuove verifiche sull’invalidità civile e ha comunicato modalità e criteri dei controlli da realizzare.

In base alle comunicazioni, l’Inps ha precisato che il campione sottoposto a verifiche per quest’anno comprenderà i titolari di indennità di accompagnamento (invalidi e ciechi) e di comunicazione, di età compresa tra i 18 e i 67 anni, i titolari di assegno mensile di età compresa tra i 45 e i 60 anni, gli invalidi civili, ciechi civili e sordi con trattamenti economici in revisione nel 2012 e i titolari di handicap grave così come prevede la legge 104/92.

L’offerta di lavoro congrua nella riforma del lavoro

 L’articolo 62 del testo della Riforma mercato del lavoro voluta dal Governo Monti, in particolare del Ministro del Lavoro Elsa Fornero, prevede la cosiddetta offerta di lavoro congrua, in altre parole, al comma 1 dell’articolo, allo scopo di responsabilizzare i lavoratori che beneficiano di prestazioni di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, la decadenza degli stessi dal trattamento qualora rifiutino di partecipare ad un corso di formazione o riqualificazione o non lo frequentino con regolarità.

L’articolo è piuttosto articolato prevedendo alcuni limiti all’operato del lavoratore che deve sentire il peso dell’assistenza e del sostentamento pubblico.

La prosecuzione volontaria al Fondo Ipost

 L’Inps, con la circolare n. 72 del 23 maggio 2012 riepiloga le disposizioni che disciplinano la prosecuzione volontaria del Fondo Ipost, dai soggetti interessati alla presentazione della domanda, fino all’importo del contributo e alle modalità di versamento dello stesso. Si ricorda che il Polo specialistico del Fondo di quiescenza Poste è costituito presso la filiale di coordinamento di Roma EUR, e che allo stesso sono assegnate le attività connesse alla gestione del conto assicurativo ed alla liquidazione delle prestazioni pensionistiche.

L’Inps ricorda che l’istituto della prosecuzione volontaria – esteso all’Istituto Postelegrafonici dal DLgs. 30 aprile 1997, n. 184, con effetto dal 12 luglio 1997 – è regolato dalle stesse norme applicate agli iscritti dell’Assicurazione generale obbligatoria. Si deve fare perciò riferimento alle disposizioni di cui al DPR 31 dicembre 1971, n. 1432 ed alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, come modificate ed integrate dal medesimo decreto n. 184.

Dall’Inps comunicazioni sui pagamenti delle pensioni e prestazioni in Emilia Romagna per il sisma 2012

 In seguito all’evento sismico che ha colpito la Regione Emilia Romagna, il nostro Istituto previdenziale informa, con il messaggio n. 8802 del 22 maggio 2012, che a seguito del sisma che ha colpito i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il 20 maggio 2012, l’Istituto assicura la predisposizione di tutte le misure che si dovessero rendere necessarie per garantire la piena continuità dei pagamenti delle pensioni e delle prestazioni a sostegno del reddito (Cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità e le altre prestazioni temporanee) a tutti i beneficiari residenti nelle zone interessate.

Precisazioni sul lavoro notturno dal Ministero del Lavoro

 Arriva dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una precisazioni sul lavoro notturno in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti; infatti, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva,  in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del termine (31 maggio 2012) per l’effettuazione della comunicazione dell’esecuzione di lavoro notturno prevista dall’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 67/2011, con la nota prot. 9630 del 23 maggio 2012, ha precisato che il lavoro notturno a turni: se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno per l’interno anno ed in via esclusiva, la comunicazione deve essere fatta solamente se il lavoro notturno è stato prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate e che la comunicazione va fatta se il lavoro notturno è stato svolto effettivamente per almeno 3 ore giornaliere nell’arco dell’interno anno, con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori.