La fidanzata in ufficio

 La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso particolare che non sembra proprio un caso limite: se un persona, uomo o donna, che risulta sottoposto ad un datore di lavoro risulta, poi, legata sentimentalmente allo/a stesso/a, in che modo si deve inquadrare il rapporto di lavoro?

Diciamo subito che la Corte di Cassazione ha ribadito che l’eventuale esistenza di un rapporto affettivo tra le parti non esclude la possibilità di instaurare anche un rapporto di lavoro, anche se poi esistono particolari casi limite e condizioni.

Regolarizzare il lavoro domestico

 In arrivo avvisi bonari per cercare di regolarizzare la contribuzione dovuta per il lavoro domestico. L’iniziativa parte dall’Inps, il nostro Istituto previdenziale di riferimento, dal mese di febbraio e consiste di una serie di avvisi postali inviati ai datori di lavoro domestico attivati dal 2009, rispetto a cui sono state verificate anomalie circa i versamenti dei contributi dovuti.

Non solo, l’iniziativa dell’Inps si è intensificata in questi ultimi mesi e raggiungerà il suo apice nel mese di settembre coinvolgendo tutti i datori di lavoro dove si sono riscontrate irregolarità nella situazioni contributiva a loro carico.

A questo proposito, l’Inps ha già offerto tutte le indicazioni nel messaggio n. 9775/2012 dove si possono trovare tutte le informazioni e le precisazioni utili per meglio comprendere tutta l’iniziativa.

Parere della Fondazione Studi CdL sull’apprendistato in merito al parere di conformità sul patto formativo

 La Fondazione del Centro studi dei Consulenti del Lavoro – con una nota argomentata dal dr. Enzo De Fusco – ha dato la propria interpretazione sugli Enti bilaterali nel contratto di apprendistato, relativamente al parere di conformità sul patto formativo.

La Fondazione del Centro studi dei Consulenti del Lavoro si pone il quesito sulla validità dei criteri interpretativi forniti dalle preleggi; infatti, il dibattito sulla obbligatorietà di alcune clausole dei contratti collettivi, e fra tutte quelle che impongono il rilascio del parere di conformità per il piano formativo dell’apprendista, suscita sempre grande interesse e a volte genera. Anche posizioni interpretative molto creative che rischiano di disorientare inutilmente gli operatori.

Deroghe alle comunicazioni obbligatorie per le zone colpite dal sisma

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il lavoro, ha emesse la nota ministeriale del 31 maggio 2012 che prevede una deroga alle comunicazioni obbligatorie dovute dai datori di lavoro. Si ricorda che le comunicazioni obbligatorie sono quelle che i datori di lavoro pubblici e privati devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

Non solo, il nuovo sistema telematico sostituisce le vecchie modalità di comunicazione che le aziende inoltravano ai Centri per l’impiego, all’Inps, all’Inail e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come previsto dalla Legge Finanziaria per il 2007. Con il sistema informatico CO non è più necessario inviare differenti comunicazioni cartacee, basta compilare un unico modello.

Il governo Monti impone la fiducia sul ddl lavoro

 Il governo Monti su un pacchetto di quattro emendamenti che racchiudono l’intero testo, con qualche modifica rispetto al provvedimento varato dalla commissione Lavoro, il Governo ha chiesto la fiducia. I quattro emendamenti su cui  il Governo ha posto la fiducia prevedono la flessibilità in entrata, gli ammortizzatori sociali, la flessibilità in uscita e sulla formazione.

All’iniziativa del Governo la CGIL ha espresso una valutazione negativa perché per la maggiore centrale italiana le istituzioni potevano di certo fare di più. Infatti, la nota della Segreteria Confederale CGIL, cha ha analizzato punto per punto l’ultima versione del Ddl sul mercato del lavoro, è piuttosto critica

L’accredito figurativo e riscatto dei periodi di congedo di maternità e parentale fuori dal rapporto di lavoro

 L’INPS, con la circolare n. 71 del 22 maggio 2012, informa che a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, per quanto riguarda i Paesi UE, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, previsti rispettivamente dall’articolo 25, comma 2, e 35, comma 5, del D. L.vo n. 151/2001, debbono ritenersi preclusi quando i periodi stessi risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi.

I nuovi regolamenti UE in materia di congedo di maternità e parentale

 In arrivo i nuovi regolamenti comunitari in tema di accredito figurativo e riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro. Nell’ambito dei Paesi UE, in seguito all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro sono preclusi quando gli stessi periodi risultino già coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi. Per quanto riguarda, invece, l’accredito dei citati periodi coperti da contribuzione in Paesi extracomunitari convenzionati, occorre valutare ciascuna fattispecie in conformità a quanto previsto dalla convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo Stato.

I nuovi limiti retributivi nell’ambito di rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni statali

 È stato pubblicato il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 23 marzo 2012, dove si fissa il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, fermo restando che la definizione, al di sotto del suindicato limite, dei rispettivi trattamenti economici resta di competenza del contratto collettivo nazionale e della contrattazione interna a ciascuna amministrazione e, per i dirigenti pubblici, della contrattazione individuale.

In caso di promozioni il datore di lavoro deve osservare buona fede e correttezza

 In un normale rapporto di lavoro può capitare che il datore di lavoro, o per via di un suo delegato, promuova un dipendente ad una mansione superiore: in questo caso è necessario che il datore, nell’effettuare una selezione tra i lavoratori ai fini della loro promozione, deve rispettare i criteri previsti per la selezione stessa ed i principi di correttezza e buona fede, motivando adeguatamente la scelta effettuata.

In mancanza di questo criterio i dipendenti hanno diritto al risarcimento del danno per perdita di chance, così come la Corte di Cassazione ha ribadito nella sentenza del 5 marzo 2012 n. 3415.

La tassazione per borse di studio e premi

 Tra non molto dovremo fare la consueta dichiarazione annuale Irpef e, in modo particolare per i giovani, occorre anche comprendere in che modo sono tassate i redditi derivati da borse di studio o il compenso percepito sotto forma di premi.

Le borse di studio rientrano, secondo anche una consolidata prassi, tra i redditi assimilati al lavoro dipendente; in effetti, rientrano in questa categoria, in base all’articolo 50 del Dpr 917/1986 o Tuir, le borse di studio o assegni, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, corrisposte a soggetti fiscalmente residenti, a meno che non sia prevista un’esenzione specifica.

Chiarimenti in merito alle ferie e riposi del personale di volo dell’aviazione civile

 La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un interpello della UGL Trasporti che chiedeva il parere all’interpretazione degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 185/2005, concernente il diritto al periodo annuale di ferie e ai riposi in favore del personale di volo dell’aviazione civile.

Infatti, l’articolo 4 prevede il diritto a ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati, il cui periodo non può essere sostituito da un’indennità economica, salvo che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro mentre la disposizione successiva prevede anche il diritto a giorni liberi da ogni tipo di servizio e di riserva nella misura di almeno 7 giorni locali per ciascun mese di calendario e comunque di almeno 96 giorni locali per ciascun anno di calendario, che possono comprendere eventuali periodi di riposo prescritti dalla legislazione vigente.

Sentenza dell’’Unione Europea sui contratti a termine e loro ricorrenza

La Corte Europea di Giustizia, con la sentenza n. C-586/10 del 26 gennaio 2012, ha ribadito un importante principio, ossia ha affermato la legittimità dell’utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato per esigenze sostitutive anche se risultano ricorrenti o addirittura permanenti. In pratica, la Corte ritiene di non doversi automaticamente procedere alla trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato soltanto con la periodicità dell’utilizzo del contratto stesso, in quanto vanno verificate le motivazioni obiettive a supporto della tesi aziendale.

Precisiamo che la domanda sollevata di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).

Le nuove domande di rimborso dei contributi previdenziali per lavoro domestico

Con la circolare n. 170 dello scorso 17 dicembre 2011 l’Inps ricorda che dal primo gennaio 2012 è stata attivata la nuova modalità di presentazione telematica in via esclusiva, tenendo conto però del periodo transitorio, delle domande di rimborso dei contributi previdenziali per lavoro domestico.

In effetti, il periodo transitorio, secondo le decisioni dell’Ente, terminerà il prossimo 31 gennaio 2012 e durante questo periodo l’Inps garantirà le tradizionali modalità di presentazione delle domande: dal 1° febbraio 2012 avranno validità soltanto le istanze presentate con modalità telematiche.