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Sentenza dell’’Unione Europea sui contratti a termine e loro ricorrenza

La Corte Europea di Giustizia, con la sentenza n. C-586/10 del 26 gennaio 2012, ha ribadito un importante principio, ossia ha affermato la legittimità dell’utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato per esigenze sostitutive anche se risultano ricorrenti o addirittura permanenti. In pratica, la Corte ritiene di non doversi automaticamente procedere alla trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato soltanto con la periodicità dell’utilizzo del contratto stesso, in quanto vanno verificate le motivazioni obiettive a supporto della tesi aziendale.

Precisiamo che la domanda sollevata di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).

Come risulta dalla clausola 1, lettera b), dell’accordo quadro CTD, obiettivo di quest’ultimo è, in particolare, quello di creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato.

In particolare, la clausola 5 dell’accordo, intitolata Misure di prevenzione degli abusi, prevede che per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti, alla durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi e al numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato sono considerati successivi e ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato.

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