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La tutela della 104/92 sul trasferimento della sede di lavoro

 Il Giudice del lavoro del Tribunale di Matera con  decisione n.540  pubblicata il 6 febbraio 2012 ha definito una questione che fa riferimento alla tutela riconosciuta dalla legge n.104/92 ai lavoratori dipendenti, in rapporto alla normativa della legge Brunetta sulla competenza dei dirigenti pubblici in materia di organizzazione e gestione del personale.

La legge 104/92 è stata recentemente modificata dall’articolo 34 della legge 193/2010 inserendo alcune variazioni al comma 2 dove ora si stabilisce che il lavoratore che presta assistenza, oltre al coniuge, a parenti o affini del disabile entro il secondo grado in condizione di gravità, ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Al contrario, il decreto n.150/2009 stabilice alcune modifiche sull’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; infatti, le decisioni sull’organizzazione in materia di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonche’ la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici.

Per il Giudice del Lavoro di Matera, malgrado l’uso nell’ambito della disciplina della mobilità del personale della scuola di un glossario diverso, bisogna tener conto della  sentenza della Cassazione civ. Sez. lavoro, 18 maggio 2010, n. 12097,secondo cui la  nozione di trasferimento del lavoratore, che comporta il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, ai sensi dell’art. 2103, primo comma (ultima parte), cod. civ., e alla stregua delle disposizioni collettive applicabili, non è configurabile se e  quando lo spostamento venga attuato nell’ambito della medesima unità produttiva, salvo i casi in cui l’unità produttiva comprenda uffici notevolmente distanti tra loro.

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