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Tutela invalidi civili minorenni, indennità di accompagnamento

 L’Inps per conto dello Stato eroga un’indennità di accompagnamento agli invalidi civili minorenni fino al compimento dei 18 anni che abbiano i requisiti seguenti: invalidità civile al 100%, impossibilità di deambulare o incapacità di compiere atti quotidiani di vita.

La tutela degli invalidi civili minorenni è prevista dalla legge n. 289 del 1990, in base alla quale viene erogata un’indennità di accompagnamento, ovvero il sostegno economico in caso di invalidità civile al 100% e di assistenza continua di una persona perché non in grado di deambulare o di compiere in autonomia gli atti quotidiani di vita.

L’indennità di accompagnamento non è concessa agli invalidi civili minorenni ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese, ma viene riconosciuta ai minori dichiarati invalidi che frequentano le scuole pubbliche o private legalmente riconosciute o frequentano in maniera continua o periodica dei centri ambulatori.

Le condizioni di invalidità al 100% per il diritto all’indennità di accompagnamento devono essere accertate dalla Commissione Medica dell’Inps così come l’impossibilità di deambulare o l’incapacità di compiere atti quotidiani di vita senza un’assistenza continua.

L’importo mensile per l’indennità di accompagnamento per il 2012 è di 492,97 euro e non è soggetto a limitazioni in base al reddito. La domanda per l’assegno di accompagnamento va presentata all’Inps esclusivamente in via telematica e l’erogazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità.

Al compimento dei 18 anni gli invalidi civili minorenni perdono il diritto all’indennità di accompagnamento e ad eventuali altre prestazioni previdenziali. Tuttavia, se l’invalido civile maggiorenne è in possesso anche di altri requisiti previsti, può presentare una domanda specifica per la concessione dell’indennità di accompagnamento che però opera dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Dal compimento dei 18 anni l’invalido divenuto maggiorenne deve presentare direttamente la domanda, in quanto non può agire più tramite il il suo legale rappresentante, ma deve assumersi la diretta responsabilità delle sue dichiarazioni. Nel caso che l’invalido sia interdetto, la dichiarazione viene resa dal suo tutore.

Nelle more dell’accertamento sanitario l’invalido continua a percepire l’indennità anche se, nel frattempo, ha compiuti i 18 anni. L’accertamento sanitario dell’invalidità al 100% può avvenore d’ufficio o in via giudiziaria. Se avvenuto d’ufficio può essere fatto valere anche per la percezione della pensione dopo formale istanza all’Ente cui è stata concessa la potestà. Se, invece, l’accertamento sanitario dell’invalidità è avvenuto per via giudiziaria può essere fatto valere anche ai fini del conseguimento della pensione, dopo istanza all’Ente che ne ha la potestà concessoria, con decorrenza da quel momento in poi.

NOTA
Per gli invalidi civili minorenni con indennità di accompagnamento, in attesa del rilascio dell’implementazione informatica e salvo accordi locali, la Sede Inps incaricata del pagamento della prestazione, sei mesi prima del compimento della maggiore età, invia alle ASL competenti l’elenco con i nominativi dei soggetti che devono essere sottoposti a visita. L’ ASL, a sua volta, provvede alla convocazione per la visita.

AGGIORNAMENTI
*Sostegno invalidi civili minori di 18 anni, indennità mensile frequenza
*Le verifiche dell’invalidità civile per l’anno 2012

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