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Dall’Inps una Faq sugli incentivi alla stabilizzazione

 L’Inps ha messo a disposizione sul proprio sito internet risposte ai quesiti più frequenti per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento, in termini quantitativi e qualitativi, dell’occupazione giovanile e delle donne, previsto dal decreto interministeriale del 5 ottobre 2012.

L’Inps ha chiarito che spetta il diritto all’incentivo la cooperativa che stabilizzi un socio di lavoro con cui intercorreva un rapporto di lavoro a termine o di collaborazione e, purché si effettui la trasformazione in un normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto agli incentivi se stabilizzo un rapporto di lavoro a chiamata (anche detto intermittente) a tempo determinato.

Il nostro Istituto previdenziale ricorda che i datori di lavoro che entro il 31 marzo 2013 stabilizzano rapporti di lavoro a termine, di collaborazione coordinata (anche in modalità progetto) e di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, possono essere ammessi ad un incentivo pari a 12mila euro.

Non solo, è anche possibile ottenere incentivi di importo minore che possono essere riconosciuti a chi instaura, sempre entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro a tempo determinato di durata minima di 12 mesi: l’incentivo riguarda uomini con meno di 30 anni o donne di qualunque età.

L’Inps ricorda che le modalità di invio della domanda di ammissione all’incentivo sono illustrate nella circolare n° 122 del 17 ottobre 2012 ed è possibile seguire l’apposita procedura telematica a suo tempo predisposta dai servizi informativi dell’Ente previdenziale.

A questo scopo la procedura è raggiungibile dal sito internet dell’istituto nella sezione “Servizi per le aziende e consulenti” e dal menu aziende “Dichiarazione di responsabilità del contribuente”.

Si ricorda che gli incentivi spettano anche per assunzioni di soci di lavoro nelle cooperative e che l’Inps ha anche chiarito che la mancata erogazione degli incentivi per esaurimento dei fondi o per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa per l’erogazione degli incentivi non è causa di risoluzione dei rapporti di lavoro istaurati.

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