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Inps: l’indennità di accompagnamento

Il nostro sistema previdenziale prevede diverse tutele economiche in favore dei disabili. In modo particolare, esistono categorie di soggetti colpiti da patologie e menomazioni invalidanti che non dipendono da cause di guerra, lavoro o servizio ma che hanno, in ogni caso, necessità di cure e prestazioni.

Lo stato interviene a favore di questi soggetti con l’indennità di accompagnamento.

Questa indennità non costituisce reddito influente sul diritto e la misura di altre prestazioni previdenziali o assistenziali.

L’indennità di accompagnamento è attribuito, oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini esteri. Per i cittadini di Stati extracomunitari è determinante la carta di soggiorno e condizione per il diritto è la residenza in Italia.

Secondo la sentenza n. 1268 del 2005 della Corte di Cassazione l’indennità di accompagnamento, prevista quale misura assistenziale diretta anche a sostenere il nucleo familiare, va riconosciuta a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti.

In sostanza, l’indennità di accompagnamento spetta ai cittadini invalidi che sono nell’assoluta impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche a causa della loro inabilità.

Dal 1° marzo 1991, la legge 429/91 consente alle persone affette da più minorazioni, che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile, di cumulare le due indennità.

Per la sua erogazione si prescinde dai redditi sia personali che familiari ed è erogata per 12 mensilità a cura del Ministero dell’Interno.

L’importo dell’indennità di accompagnamento per il 2010 è pari a 480,47 euro mensili ed è corrisposta dall’Inps.

Ricordiamo che non è cumulabile, non è subordinata a limiti di reddito e di età, non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è possibile percepirla anche in caso di ricovero a pagamento in strutture residenziali.

2 commenti su “Inps: l’indennità di accompagnamento”

  1. salve mi chiamo giuseppina e sono mamma di una ragazza di 12 anni simona. simona percepisce l’assegno di frequenza xche’ disabile e non magiorenne a la legge 104comma 1 e comma 3 vorrei sapere se a diritto all’accompagnamento xche’ non e capace di svolgere gli atti della propria eta’ sa fare cio nei limiti ma se dovrebbe fare svolgere compiti della sua eta’ non e’ capace xche’ a un ritardo psicofisico vorrei tanto un chiarimento la ringrazio arrivederci giuseppina

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  2. salve mi chiamo giovanni sono sposato ed ho una figlia ,i miei genitori prendono l’accompagnamento a vicenda ,cioè ,mio padre quella di mia madre e mia madre quella di mio padre ,vorrei tanto un chiarimento su questa cosa ,arrivederci grazie giovanni

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