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Utilizzo lavoratori interinali

 Il ministero del lavoro, con nota protocollo n. 12187 / 2012, ha prodotto un interessante chiarimento in materia di quanto stabilito dal d. lgs. n. 24 / 2012, in attuazione della direttiva 2008 / 104 / CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale. Cerchiamo di comprendere che cosa cambia per tutti coloro che utilizzano un contratto di lavoro appartenente a questa tipologia, che nel corso degli anni è riuscita a conquistare una parte rilevante di relazioni professionali.

Principalmente, la nota chiarisce che la comunicazione annuale al sindacato sull’utilizzo dei lavoratori in somministrazione, va effettuata entro il 31 gennaio dell’anno seguente a quello di riferimento. In caso di una omissione della comunicazione, il datore di lavoro sarà soggetto alla nuova sanzione da 250 euro a 1.250 euro, introdotta con il decreto legislativo di cui si è sopra fatto riferimento.

L’adempimento era già stato previsto nel 2003, con la c.d. riforma Biagi, obbligando di fatto l’utilizzatore dei contratti di somministrazione, a comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria o alle rappresentanze sindacali aziendali, e in mancanza, alle associazioni territoriali di riferimento di categoria, ogni dodici mesi, anche per il tramite delle associazioni delle imprese alle quali aderisce l’azienda o conferisce il mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi rapporti, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Fino al 2012, l’adempimento non contemplava alcuna sanzione in caso di inosservanza. Il d. lgs. 24 / 2012, invece, ha previsto la sanzione amministrativa pecuniaria tra 250 e 1.250 euro, nell’ipotesi di mancata o non corretta effettuazione della comunicazione periodica.

In merito alla periodicità e ai contenuti della comunicazione, la nota ministeriale sottolinea come la nuova sanzione si applichi nella fase transitoria relativa all’anno 2012, con riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell’arco temporale compreso tra il 6 aprile 2012 e il 31 dicembre 2012.

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