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Lavorare con l’agenzia interinale in accordo alla direttiva europea 2008/104/CE

Alla Camera si sta valutando lo schema del decreto legislativo n. 428 che mira a dare piena attuazione alla Direttiva 2008/104/CE, relativa alla tutela dei lavoratori dipendenti da agenzie di lavoro interinale (o agenzie di somministrazione) o da questi inviati in missione presso imprese utilizzatrici.

Il provvedimento modifica, ad esempio, e integra in più parti il decreto legislativo n. 276/2003, che già prevede una disciplina dell’attività delle agenzie di somministrazione.

Lo schema definisce il campo di applicazione del provvedimento e prevede che i contratti collettivi nazionali possano comunque introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori rispetto a quelle contenute nel provvedimento.

L’articolo 2 modifica il corrispondente articolo del decreto legislativo n. 276/2003, introducendo le nuove definizioni di missione, ovvero il periodo durante il quale il lavoratore è messo a disposizione di un utilizzatore, e le condizioni di base di lavoro e di occupazione, ovvero le condizioni in vigore presso l’utilizzatore.

L’articolo 6 modifica poi l’articolo 22 del  decreto legislativo n. 276/2003, al fine di prevedere la possibilità di procedere all’assunzione in regime di contratto di somministrazione anche di lavoratori a tempo parziale.

In tema di parità di trattamento l’articolo 7 modifica l’articolo 23 del decreto n. 276/2003 al fine di specificare meglio il principio di parità di trattamento tra lavoratori dipendenti dal somministratore e lavoratori di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.

Nello specifico il Legislatore è intervenuto al fine di prevedere che la parità di trattamento riguarda non solo il “trattamento economico e normativo” ma, più in generale, “le condizioni di base di lavoro e d’occupazione”. La disposizione, inoltre, introduce una norma volta a stabilire che i lavoratori dipendenti dal somministratore devono essere informati dei posti vacanti presso l’utilizzatore, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti di quest’ultimo, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.

Per finire la disposizione prevede che la nullità di clausole dirette a limitare la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della missione abbia portata generale e non sia limitata ai soli casi di somministrazione a tempo determinato.

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