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L’obbligo della comunicazione periodica per i contratti di somministrazione

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la nota n. 12187 del 2012, ha deciso di offrire diversi chiarimenti in seguito a diversi dubbi sollevati da più parti in merito alla sanzione amministrativa a carico dei datori di lavoro in presenza di contratti di somministrazione. In sostanza, in caso di mancanza, o di comunicazioni periodiche irregolari, i datori di lavoro sono tenuti a regolarizzare la loro posizione attraverso una sanzione pecuniaria.

Infatti, la norma relativa alla disciplina della somministrazione di lavoro stabilisce l’obbligo dell’utilizzatore di comunicare diverse informazioni sulla tipologia del contratto con i relativi limiti; infatti, è stabilito che la comunicazione deve contenere il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi insieme alla durata, il numero dei lavoratori interessati e la loro qualifica.

La comunicazione deve essere inviata al sindacato di categoria di riferimento o, in alternativa, alle associazioni di categoria territoriale.

Il disposto precisa che la comunicazione deve essere fatta annualmente anche utilizzando l’associazione di categoria dei datori di lavoro: in caso di una mancata comunicazione, o di una comunicazione incompleta, la legge stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria con un importo che varia da 250 euro fino al massimo di 1250 ( a questo riguardo si veda il decreto legislativo n. 276/2003:il testo tiene conto delle abrogazioni intervenute con la sentenza n. 50/2005 della Corte Costituzionale).

Si precisa che il termine per l’adempimento dell’obbligo è fissato al 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2013: chi non effettuerà la comunicazione entro questa data dovranno mettersi in regola pagando la sanzione pecuniaria in precedenza indicata.

Il Ministero precisa, però, e puntualizza il termine in riferimento al periodo transitorio, ossia per i contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell’arco temporale compreso tra il 6 aprile 2012, data di entrata in vigore del medesimo decreto (decreto legislativo del 2 marzo 2012 n. 24 in attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale), e il 31 dicembre 2012.

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