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Voucher lavoro occasionale accessorio, semplificazioni

 La Riforma Lavoro porta delle novità anche per il lavoro occasionale accessorio, semplificandolo e ampliando il suo utilizzo in tutti i settori produttivi, ma con delle limitazioni.

Ora il lavoro occasionale accessorio, pur se utilizzato in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore, prevede un compenso annuo massimo di 5.000 euro per ogni lavoratore, per un anno solare e per tutti i committenti. Quindi i voucher per lavoro occasionale accessorio non possono superare il limite massimo di 5000 euro per ogni lavoratore per un anno solare. Per quelli già acquistati si tratta di un regime transitorio fino al 2013.

Con questo provvedimento il Governo si pone l’obiettivo di rafforzare la funzione del lavoro occasionale accessorio per impedire il lavoro nero. I datori di lavoro possono optare per questo strumento, ma devono pagare la retribuzione tramite buoni voucher che comprendono i contributi previdenziali (Inps) e assistenziali (Inail) e non corrono il rischio di un accertamento ispettivo sull’utilizzo di lavoratori irregolari.

Il nuovo art. 70 del D. Lgs. n. 276 del 2003, disposto dalla riforma così definisce il lavoro occasionale accessorio: “Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare”.

CHIARIMENTI
Si ricorda che il lavoro accessorio è stato introdotto con la riforma Biagi, allo scopo di favorire l’occupazione di soggetti a rischio di esclusione sociale o non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne, e favorire l’emersione di fasce di lavoratori irregolari.

Criteri identificativi lavoro occasionale accessorio
La riforma Fornero ha modificato il nuovo art. 70 della Legge Biagi, liberalizzando il lavoro occasionale accessorio, che sta a identificare solo l’occasionalità della prestazione, che deve essere retribuita solo mediante i buoni voucher. Quindi se il lavoro accessorio è concretamente occasionale, il datore di lavoro può ricorrere a questo strumento ma nel rispetto rigoroso dei requisiti richiesti: occasionalità della prestazione lavorativa e pagamento con buoni voucher o buoni lavoro.

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