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Annunci di lavoro in forma anonima: come comportarsi?

 In mezzo alla varietà di annunci di lavoro che abbondano nelle pagine web e nei giornali, chi cerca lavoro può frequentemente incappare in tipologie di annunci in forma anonima. Molto spesso, infatti, gli interessati ad un’offerta professionale possono incappare in annunci nei quali non vengono indicate le generalità dell’azienda con la quale desidererebbero entrare in contatto.

Le dicitura “Azienda leader…” o “Gruppo leader nel settore…”, o ancora i casi in cui non vengono indicati gli estremi precisi dell’inserzionista, non sono certamente una rarità, soprattutto sul web. Anche se in molte ipotesi chi si cela dietro tali termini e denominazioni generiche è realmente un’azienda leader che necessita mantenere un maggior riserbo (poiché si rivolte a un’agenzia di lavoro), capita purtroppo che in questa tipologia di offerte rientrino anche delle false offerte, in cui improvvisati imprenditori hanno come unico obiettivo quello di sfruttare una posizione di debolezza contrattuale del malcapitato.

Di fronte a questi potenziali pregiudizi, è bene che il cittadino si adoperi effettuando una ricerca su siti, forum e rivolgendosi al centro per l’impiego della zona. Il Decreto Legislativo 276/2003 fa assoluto divieto di comunicazioni, a mezzo stampa, internet o altri mezzi di informazione, effettuate in forma anonima, cioè senza l’esplicito riferimento al soggetto che effettua la comunicazione. Se l’azienda decide comunque di restare anonima può – come sopra abbiamo ipotizzato – affidarsi ad una società di selezione o somministrazione a cui delegare tale lavoro.

Ad ogni modo, con l’emanazione della circolare numero 30 del 21 luglio 2004 le cose sono un po’ cambiate: la pubblicazione di offerte di lavoro in forma anonima su siti e giornali è ammessa solamente nell’ipotesi di invio al Centro per l’Impiego di riferimento una esplicita comunicazione. che dovrà riferire i dati dell’offerta e dell’inserzionista, e dovrà essere riferita entro 10 giorni dalla pubblicazione.

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