Home » Manovra 2011, mobilità docenti inidonei all’insegnamento

Manovra 2011, mobilità docenti inidonei all’insegnamento

La recente manovra 2011, non la bis, ha chiarito che il personale docente dichiarato, dalla  commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi all’Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore generale dell’Ufficio  scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico.

Il testo legislativo ricorda che, in prima applicazione, per il personale  attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni,  i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del decreto n. 111/2011.

Il personale viene reimmesso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente,  sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell’istruzione e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque  effettuate nell’ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.

Il personale che non presenti l’istanza prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di  posti disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell’anzianità
maturata,  nonchè dell’eventuale maggior trattamento stipendiale mediante  assegno personale   pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

La mobilità si realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale  interessato ed avviene all’interno della regione della scuola in cui attualmente  il  personale è assegnato, ovvero in altra regione,   nell’ambito dei posti disponibili.

È compito del Ministero individuare le pubbliche amministrazioni destinatarie, le procedure da utilizzare per l’attuazione della mobilità  intercompartimentale, nonché le qualifiche e i  profili professionali da attribuire al medesimo personale.

Il MIUR ha emanato lo scorso 10 agosto scorso la circolare n. 6626 con la quale detta disposizioni per la presentazione delle istanze di inquadramento nei ruoli del personale a.t.a (profilo di assistente amministrativo o tecnico) da parte dei docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, la cui scadenza è fissata al 14 settembre mentre le stesse potranno essere prodotte a partire dal 14 agosto in modalità cartacea, mentre solo dal 1° settembre dovrebbe essere data la possibilità di un invio con modalità web.

Lascia un commento