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Manovra bis 2011, le nuove decorrenze del pensionamento per la scuola

All’articolo 1 comma 21 della manovra bis 2011 sono state apportate alcune nuove modifiche  sulle decorrenze del pensionamento nel settore della scuola.

In effetti, la norma incide sul testo dell’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997: per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.

Per gli effetti del nuovo testo i soggetti appartenenti al comparto della scuola e dell’università, che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012, possono accedere al pensionamento non più a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico o accademico dell’anno solare di maturazione dei requisiti medesimi ma da quello successivo.

La norma riguarda tutti i soggetti del comparto, e cioè sia coloro che accedono al pensionamento di vecchiaia, sia coloro che accedono con 40 anni di anzianità contributiva, sia coloro che accedono al pensionamento di anzianità con il meccanismo delle quote.

Resta ferma l’applicazione della disciplina previgente per coloro che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

In merito alle modifiche introdotte al regime della liquidazione dell’indennità di buonuscita, articolo 1 comma 22 e 23, si prevede l’applicazione della previgente normativa per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del decreto in esame e per gli appartenenti al settore della scuola che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011.

Ricordiamo che la norma contenute nella manovra bis 2011 ha modificato i commi 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto n. 79/1997 e di dispone che l’incremento da 6 a 24 mesi del posticipo della liquidazione dell’indennità di buonuscita per coloro che accedono al pensionamento con i requisiti minimi (quote) e la riduzione dell’esenzione dal posticipo ai soli casi di inabilità e di decesso del dipendente, e la contestuale introduzione del posticipo di sei mesi della liquidazione della indennità di buonuscita per gli altri casi per i quali finora non esso era previsto (accesso al pensionamento di vecchiaia e accesso con 40 anni di anzianità contributiva).

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