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L’offerta di lavoro congruo

Lo stato ha predisposto diverse misure al fine di favorire l’assunzione e, in modo particolare, ha definito diversi obblighi a carico su chi fruisce di incentivi.

Il concetto di lavoro congruo rientra nell’applicazione della normativa in materia di dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185.

La definizione di lavoro congruo, come specificato dalla norma stessa, è esclusivamente quella individuata dall’articolo 1-quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

Non si fa quindi riferimento ad eventuali diverse definizioni stabilite da normative regionali che possono semmai rilevare ai fini della attuazione del cosiddetto patto di servizio che ha diversa finalità.

L’articolo 19 del precedente decreto n. 185 prevede che il lavoratore, per ottenere qualsiasi prestazione di sostegno al reddito, deve dichiararsi disponibile a una nuova attività oppure ad un percorso di riqualificazione professionale.

Non solo, è anche necessario che il lavoratore deve rientrare tra i beneficiari di cassa integrazione, mobilità e trattamento equivalente, disoccupazione nonché tra i lavoratori a progetto beneficiari dell’una tantum per fine contratto.

In base all’articolo 1 del decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004 n. 291, un lavoro è definito congruo quando, oltre ad essere conforme alle conoscenze e alle qualifiche possedute, nonché ai compiti precedentemente svolti dal lavoratore beneficiario, è inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza e il luogo di lavoro si trova a non più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o, in alternativa, è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Solo nei casi in cui non sia possibile fare riferimento ad un livello retributivo precedente, allora il limite non trova applicazione.

La proposta del lavoro deve essere formulata mediante atto formale e documentabile poiché il rifiuto di una offerta di lavoro congruo integra causa di decadenza dal diritto al trattamento di sostegno al reddito.

Ribadiamo che l’obbligo di accettare e iniziare immediatamente un nuovo lavoro congruo riguarda, invece, solo chi ha perso il lavoro, ovvero coloro che risultano beneficiari di Cigs o che siano stati licenziati e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, percepiscono la mobilità o l’indennità di disoccupazione.

In questo contesto rientrano anche gli apprendisti licenziati e i co.co.pro. rimasti senza il contratto che beneficiano dell’una tantum.

Condizione essenziale è la sottoscrizione, da parte del lavoratore, della dichiarazione di disponibilità.

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