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Detrazione costi immobili uso promiscuo: chiarimenti Agenzia delle Entrate

 Con la circolare n. 35 del 20/09/12, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i professionisti che hanno l’ufficio in casa possono detrarre al 50% le spese miste, indipendentemente dalla percentuale effettiva di utilizzo dell’immobile per motivi professionali, come prevede l’articolo 54, comma 3, del Tuir

Pertanto, i professionisti che hanno l’ufficio in casa e che, quindi, utilizzano la propria abitazione anche per il loro lavoro, possono fruire della detrazione dei costi per immobili ad uso promiscuo, più precisamente di una detrazione del 50% dei costi di gestione per gli immobili utilizzati come abitazione e come sede per l’attività professionale.

I lavoratori possono aver bisogno di avere l’ufficio nella propria abitazione per motivi diversi: per un lavoro da libero professionista, per lavoro in mobilità o per consulenze. Naturalmente la gestione dell’immobile in oggetto ha dei costi, ma in base al citato articolo 54, comma 3, del Tuir, le spese sostenute per lo studio professionale in casa possono fruire della detrazione dei costi per immobili ad uso promiscuo. Si precisa, però, che la norma è valida solo per i titolari di partita Iva in fase di dichiarazione dei redditi.

La detrazione dei costi per immobili ad uso promiscuo impone, ovviamente, una scissione dei costi, trattandosi appunto di spese promiscue: bisogna scindere, quindi, i costi sostenuti per le spese familiari da quelli per spese professionali, dall’affitto alle bollette.

Infatti, la detrazione della metà delle spese sostenute per mantenere l’ufficio/abitazione vale sulle bollette, sul canone di affitto e sulla rendita catastale nel caso di immobile di proprietà, ma solo se il professionista non dispone di un altro immobile ubicato nello stesso Comune e adibito esclusivamente all’esercizio della sua professione.

L’Agenzia delle Entrate stabilisce una forfetizzazione, allo scopo di semplificare il calcolo del reddito ed evitare contenziosi relativi alla determinazione dell’effettiva porzione di immobile utilizzata per lo svolgimento dell’attività professionale. Si precisa, tuttavia, che la detrazione dei costi per immobili ad uso promiscuo al 50% si applica solo alla deducibilità dei costi di gestione.

Per le detrazioni Iva, invece, è necessario calcolare con precisione la quota di costi sostenuti per la propria abitazione e quelli relativi alla porzione di immobile effettivamente destinata allo svolgimento dell’attività professionale. Per maggiori informazioni si consiglia di consultare la Circolare n. 35 del 20/09/12 dell’Agenzia delle Entrate.

APPROFONDIMENTI
*La nuova tassazione sugli immobili del decreto salva-Italia e la detrazione del 36%

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