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Novità sulla chiamata del lavoro intermittente

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso di apportare una nuova decisione sulla cosiddetta chiamata del lavoro intermittente.

Ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 34 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, meglio noto come Decreto Sviluppo bis, convertito dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, ha modificato la disciplina in materia di lavoro intermittente, eliminando, a questo proposito, la possibilità che la chiamata del lavoratore possa essere comunicata alla competente Direzione territoriale del lavoro anche mediante FAX.

Con questa novità, il datore di lavoro potrà pertanto effettuare la chiamata del lavoro intermittente attraverso le modalità quali la PEC, EMAIL, SMS, WEB e non considerando più valida la comunicazione attraverso il FAX.

Per le modalità via mail è necessario scaricare il modello UNI Intermittente e compilarlo secondo le indicazioni indicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A questo proposito, può anche essere utile consultare anche la guida alla compilazione del modello.

Non solo, la modalità di invio tramite SMS potrà essere utilizzato solo dalle aziende registrate al Portale Cliclavoro e abilitate quindi all’utilizzo del lavoro intermittente, mentre il datore di lavoro potrà effettuare la chiamata anche per il tramite del proprio consulente del lavoro.

Per questa ragione, le aziende e i Consulenti si dovranno accreditare alla sezione riservata alle aziende sul Portale Cliclavoro, accedere alla funzionalità “gestione Intermittenti.

Per le aziende è sufficiente richiedere l’accesso alla sezione allegando la carta di identità firmata; nel caso dei Consulenti è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà – Dichiarazione di atto di notorietà e caricarla sul sistema attraverso l’apposita funzionalità.

Per richiedere l’abilitazione al Ministero del lavoro è necessario inviare sempre tramite upload sul portale Cliclavoro i seguenti documenti firmati, ovvero documenti di identità, per aziende e consulenti, e la dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà per i soli consulenti.

Pare opportuno ricordare che le aziende già registrate a Cliclavoro non dovranno effettuare nuovamente l’accreditamento.

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