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Lavoro intermittente, obbligo comunicazione preventiva alla DTL per la chiamata

 La riforma del lavoro ha introdotto per il lavoro intermittente l’obbligo di comunicazione preventiva alla chiamata del lavoratore, per evitare l’utilizzo distorsivo del contratto a chiamata.

Così precisa il Ministero del Lavoro con la circolare n. 18/2012 sul lavoro intermittente: la comunicazione preventiva per la chiamata va fatta ogni volta che il datore di lavoro chiama il lavoratore per la prestazione lavorativa e non solo al momento della stipula del contratto di lavoro intermittente. Poiché questo adempimento comporta un onere amministrativo e burocratico, allo scopo di alleggerirlo si è data ai datori di lavoro la possibilità di fare una sola comunicazione preventiva prima dell’inizio della prestazione lavorativa anche nel caso che il lavoratore debba svolgere un ciclo di prestazioni per un periodo non superiore a 30 giorni. Si precisa che vanno comunicate le giornate, non l’orario di lavoro.

La comunicazione preventiva per la chiamata di lavoro intermittente può essere effettuata nello stesso giorno lavorativo, ma prima che il lavoratore inizi il lavoro richiesto. Inoltre la comunicazione preventiva può essere fatta anche per vari lavoratori, nel caso che un datore di lavoro abbia bisogno di chiamare tre lavoratori per una prestazione lavorativa che inizia nello stesso giorno, ma in orario diverso.

La comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro va fatta anche per i rapporti instaurati prima dell’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, ossia prima del 18 luglio 2012, quindi per tutti i contratti di lavoro intermittente alla chiamata del lavoratore.

Se non ottempera all’obbligo della comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro, il datore è soggetto ad una sanzione amministrativa e pecuniaria da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore.

PRECISAZIONI
L’art. 1 comma 21 lettera b) della legge n. 92 del 2012 ha stabilito che “prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica”. Il legislatore prevede al riguardo l’individuazione, tramite Decreto del Ministero del lavoro, sia delle “modalità applicative” che di “ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie”.

NOTA
Si ricorda che il contratto di lavoro intermittente è stato introdotto dalla riforma Biagi, legge n. 276 del 2003, ma offriva una forte opportunità di elusione. La riforma del lavoro ha quindi provveduto alle opportune modifiche, per tutelare il lavoratore che si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne utilizza la prestazione quando ne ha effettivamente bisogno, ma non ha l’obbligo di garantirgli né la continuità del lavoro né la retribuzione.

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