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Lavoro intermittente, aggiornamenti modalità di invio comunicazione

 Il Ministero del Lavoro con una nota ha comunicato di recente ulteriori aggiornamenti sulle modalità di invio della comunicazione della chiamata per il lavoro intermittente.

Per le modalità di invio della comunicazione della chiamata per il lavoro intermittente cambiano ancora i tempi e le motivazioni: è possibile utilizzare sia le vecchie che le nuove procedure mediante fax o mail alle Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL). Per il lavoro intermittente o a chiamata, la Riforma del Lavoro (Legge 92/2012, articolo 1, comma 21, lettera b) ha introdotto, quindi, ancora altre modalità obbligatorie aggiuntive di comunicazione ed ha anche modificato le modalità di invio della normale comunicazione preventiva di assunzione.

Il Ministero del Lavoro con la nota del 14 settembre 2012 n. 12728 Nota prot. n.12728 ha fatto, quindi, altri aggiornamenti: i datori di lavoro possono inviare la comunicazione per l’utilizzo di lavoro intermittente utilizzando sia le vecchie sia le nuove modalità fino a data da stabilirsi. Invece con la precedente nota n. 11779/2012 aveva stabilito una data precisa di entrata in vigore della normativa: in precedenza, infatti, i datori di lavoro avrebbero potuto utilizzare fax, mail, SMS centralizzati o web, ossia i vecchi recapiti istituzionali delle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, una per ogni sistema di comunicazione.

La nuova Nota abolisce, quindi, l’arco temporale del periodo transitorio: in pratica, il datore di lavoro può effettuare la comunicazione della chiamata con tutte e due le modalità, utilizzando quindi sia le modalità sperimentali sia l’invio di fax, email o SMS ai numeri/indirizzi attivati dalle singole Direzioni territoriali del lavoro competenti, fino a quando saranno completamente definite le nuove modalità di comunicazione attraverso interventi che semplifichino maggiormente l’obbligo di comunicazione della chiamata.

NOTA
Si ricorda che, in mancanza della comunicazione di inizio dell’attività lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata inferiore a 30 giorni, scatta la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore.

APPROFONDIMENTI
*Dal Ministero rettifica alla comunicazione sul lavoro intermittente
*Lavoro intermittente, obbligo comunicazione preventiva alla DTL per la chiamata

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