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Dal ministero del lavoro chiarimenti sulle comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso di offrire alcuni chiarimenti in merito alle comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro in seguito alla riforma del lavoro voluta dal Governo Monti.

Con la nota n. 18273 dello scorso 12 ottobre 2012, il Ministero del Lavoro, ovvero la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha precisato i diversi obblighi a proposito della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro dopo un licenziamento per giustificati motivi oggettivi.

Si ricorda che la comunicazione deve avvenire al termine della procedura obbligatoria di conciliazione o dopo la procedura di convalida delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali.

Il Ministero del Lavoro ha precisato che i cinque giorni entro cui va comunicata la cessazione del rapporto di lavoro  partono dalla data di effettiva risoluzione del rapporto e non dal giorno della comunicazione di inizio del procedimento cui l’art. 1, comma 41, della legge n. 92/2012 ricollega gli effetti.

La procedura di conciliazione a cui si riferisce è quella prevista dall’art. 7 della legge n. 604/1966.

Non solo, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha anche precisato che, in caso di risoluzione consensuale o di dimissioni, i cinque giorni decorrono da quello in cui le parti intendono far decorrere giuridicamente la risoluzione del rapporto.
Al contrario, in caso di revoca delle dimissioni, nel termine dei sette giorni previsti dalla norma, se il datore di lavoro ha già effettuato la comunicazione al Centro per l’impiego, deve effettuarne un’altra di revoca.

Per questa particolare condizione, la Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, fornirà le modalità operative agli aventi diritto.
Il Ministero ricorda che gli effetti retroattivi del licenziamento non devono incidere sui termini di effettuazione dell’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego. In caso contrario, una diversa interpretazione richiederebbe la necessità di modificare le comunicazioni già effettuate con oneri a carico dei datori di lavoro e dei professionisti.

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