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Convalida dimissioni in due step, no lettera no dimissioni

 La riforma Fornero ha introdotto una nuova disciplina per la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, che impone due percorsi con molti adempimenti per le due parti: lavoratore e datore di lavoro.

Questo iter in due step, imposto dalla legge sulle dimissioni (92/2012 articolo 4, commi 16-23) si pone per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, ad evitare cioè che il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, estorca al dipendente la firma di una lettera con la quale il lavoratore stesso risolve il rapporto di lavoro. La nuova disciplina a contrasto dell’illecito penalizza tutti i datori di lavoro.

La nuova procedura parte dalla lettera con la quale il lavoratore comunica la propria volontà di lasciare il lavoro. La lettera di dimissioni è solo la prima tappa del percorso di uscita dal lavoro, perché il rapporto si risolve solo dopo la ricezione delle dimissioni ed entro 30 giorni dalla data di ricezione lettera il datore di lavoro deve acquisire dal lavoratore la convalida delle dimissioni, inviandogli ”una lettera” nella quali confermi formalmente la propria volontà di lasciare il lavoro.

Entro sette giorni dalla ricezione della lettera, il lavoratore ha varie opzioni per la convalida dell’atto di recesso dal rapporto. La prima forma di convalida si può ottenere presso la direzione territoriale del Lavoro, il centro per l’impiego territorialmente competenti o le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

In alternativa, il lavoratore può convalidare le dimissioni con una dichiarazione sottoscritta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. A sua volta l’azienda ha l’obbligo di inviare la ricevuta di trasmissione al centro per l’impiego entro cinque giorni dalla data in cui è prevista la cessazione del rapporto.

La riforma del lavoro cambia anche la disciplina per le dimissioni delle madri e dei padri nei primi anni di vita del bambino. In questi casi, non cambia la procedura speciale esistente: la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice in gravidanza, o dalla madre e dal padre fino a una certa età del figlio, è valida dopo una procedura di convalida che deve svolgersi presso il servizio ispettivo del ministero del Lavoro e delle politiche sociali o i centri per l’impiego. Un lieve cambiamento riguarda solo il periodo entro il quale deve essere svolta la convalida, che va da un anno a tre anni.

In caso di dimissioni in bianco è prevista una sanzione pecuniaria da 5mila euro a 30mila euro se il datore di lavoro abusa del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore per simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto. La sanzione non esclude un’azione penale. Si precisa che, in caso di dimissioni in bianco sottoscritte al momento dell’assunzione, si configura il reato di estorsione, sanzionato con la reclusione da cinque a dieci anni o la multa da 500 a 2.066 euro).

APPROFONDIMENTI
*Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale, nuova modalità: la convalida
*Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale, regime convalida per tutti i lavoratori
*Riforma lavoro, convalida dimissioni volontarie: chiarimenti sulla nuova norma

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