Home » Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno

Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno

 Lo scorso 10 marzo è entrato in vigore il regolamento, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 179 del 14 settembre 2011, che disciplina l’accordo di integrazione, il nuovo strumento nato con l’obiettivo di consentire ai cittadini stranieri che vogliono soggiornare nel nostro Paese – ed in particolare a coloro che entrano in Italia per la prima volta e che fanno richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno – di avviare un reale percorso di integrazione attraverso la conoscenza della lingua italiana e dei principi civici fondamentali.

L’accordo di integrazione è un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta, con il quale lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero ed il cittadino straniero si impegna a raggiungere specifici obiettivi di integrazione. L’accordo ha una durata di due anni prorogabile di un altro anno. La disciplina dell’accordo è contenuta nell’articolo 4 bis del “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero“(Dlgs 286/1998) e nel regolamento approvato con d.P.R. 179/2011.

In base a questo nuovo accordo si impegnano reciprocamente, l’uno a fornire al cittadino straniero gli strumenti della lingua, della cultura e dei principi generali della nostra Costituzione, l’altro a rispettare le regole della convivenza civile per arrivare a perseguire un ordinato percorso di integrazione. Non solo, lo straniero si impegna, inoltre, a rispettare l’insieme dei doveri individuati dalla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione varata dal Governo italiano nel 2007.

Il regolamento, in particolare, fissa i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell’accordo da parte dello straniero e contiene l’articolazione per crediti, le modalità e gli esiti della verifiche cui l’accordo è soggetto, l’istituzione dell’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ed i casi straordinari per i quali non sarà obbligatoria la sottoscrizione dell’accordo.

Lascia un commento