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Gli adempimenti delle parrocchie per la sicurezza nei luoghi di lavoro

 In arrivo gli adempimenti relativi alla formazione obbligatoria dei dipendenti e degli RSPP per le parrocchie che hanno dipendenti e collaboratori retribuiti; infatti, visto l’accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e l’accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Questi due Accordi si occupano della formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro che svolgono direttamente l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, oltre a individuare i requisiti dei docenti, l’organizzazione della formazione, la metodologia di insegnamento/apprendimento, l’articolazione ed i contenuti del percorso formativo.

Per queste ragioni i lavoratori, di qualsiasi settore, devono frequentare un corso di formazione: nel caso degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, è prevista una formazione di base di 4 ore (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e una formazione specifica di ulteriori 4 ore, in relazione al rischio effettivo in azienda.

Non solo, è anche obbligatorio un aggiornamento della durata minima di sei ore, svolto in un arco temporale quinquennale a partire dal momento in cui è stato completato il percorso formativo di riferimento.

Ad ogni modo, in una situazione transitoria e di prima applicazione dell’accordo, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori che abbiano frequentato – entro e non oltre l’11 gennaio 2013 – corsi di formazione rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro a due condizioni: il corso deve essere già stato organizzato e pianificato prima dell’11 gennaio 2012 e deve concludersi entro l’11 gennaio 2013.

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