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Sicurezza sul lavoro, la formazione del datore di lavoro

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’Allegato 2 del decreto legislativo n. 81/2008, come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 106/2009,  dandone preventiva informazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni previste dal sopracitato decreto.

Questa possibilità è concessa ricorrendo ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al fine di stabilire i contenuti e le articolazioni dei corsi di formazione di datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

In effetti, il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Fino alla pubblicazione dell’accordo conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente  in sede di definizione dell’accordo.

In base alla nota protocollata n. 23200 dell’11 novembre 2010, il Ministero del Lavoro ricorda che la stessa norma stabilisce che in assenza di detto accordo la formazione effettuata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto 16.1.1997 (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997) è da ritenersi valida.

Visto che l’articolo 3 del decreto ministeriale sopra richiamato non individua le caratteristiche dei soggetti formatori, ne consegue che queste funzioni possono essere svolte dal consulente del lavoro.

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