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Aggiornati gli importi per le prestazioni sociali concesse dai Comuni

 L’Inps con la circolare n. 29 dello scorso primo marzo 2012 informa dei nuovi importi delle prestazioni sociali concesse dai Comuni ed i relativi requisiti economici, rivalutati in base all’incremento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

In base alle comunicazioni contenute nella predetta circolare si apprende che l’assegno per il nucleo familiare è pari, nella misura intera, a 135,43 euro. Il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a 24.377,39 euro.

L’Inps ricorda che, per l’assegno per il nucleo familiare da erogare per il 2011, per i procedimenti in corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2011.

L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, è pari a 324,79 euro per cinque mensilità (pari a 1.623,95 euro complessivi). Il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a 33.857,81 euro.

A proposito l’assegno di maternità è un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.

Possono richiedere l’assegno le cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato e le cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso o della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Si ricorda, inoltre, che le operazioni di riparametrazione  dell’I.S.E. dei nuclei familiari con diversa composizione e il calcolo della misura delle prestazioni da erogare sono effettuati secondo le procedure di cui all’allegato A al Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 come modificato dal Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337.

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