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Anticipazione Tfr in caso di cassa integrazione straordinaria

 I lavoratori dipendenti del settore privato possono richiedere l’anticipazione di trattamento di fine rapporto per i motivi previsti dalla legge.

Tuttavia la legge pone dei limiti all’anticipazione del trattamento di fine rapporto per le aziende in crisi che ricorrono alla cassa integrazione per non chiudere e continuare l’attività. Pertanto, ha stabilito che non sono obbligate all’anticipazione del trattamento di fine rapporto le aziende dichiarate in crisi in base alla legge n. 75 del 1977 e che fanno ricorso alla cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale.

Con una sentenza del 1995, la Corte di Cassazione ha affermato che il riferimento alle aziende in crisi dell’art. 4 comma 2 della legge n. 297 del 1982 va esteso anche a tutte le aziende in Cassa integrazione guadagni straordinaria. Quindi i dipendenti non possono richiedere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Tuttavia, le assenze in caso di malattia, infortunio, gravidanza e congedi hanno diritto all’anticipazione del trattamento di fine rapporto perché tutelate dalla legge e coperte da contribuzione figurativa e da retribuzione figurativa. Pertanto, rientra nel computo dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto, anche in caso di cassa integrazione straordinaria, l’assenza giustificata del lavoratore per malattia, infortunio sul lavoro, congedo matrimoniale, congedo di maternità, congedo parentale e servizio militare.

In questi casi, ai fini dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto, il comma 3 dell’art. 2120 c.c. fa riferimento alle cause indicate dall’art. 2110, ovvero infortunio, malattia, gravidanza e puerperio. Quindi, le cause che determinano la sospensione del rapporto di lavoro, indicate proprio dall’art. 2110, determinano anche il computo nella retribuzione imponibile Tfr per l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Sono escluse dal computo dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto le sospensioni del rapporto di lavoro per sciopero, servizio militare e motivi sindacali. I contratti collettivi non possono intervenire per non interferire con le decisioni legislative.

APPROFONDIMENTI
*Cassa integrazione settembre 2012
*Cassa integrazione guadagni – maggio 2012
*Anticipazione TFR, limiti all’erogazione dei datori di lavoro

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