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Apprendistato: responsabilità datori di lavoro, chiarimenti ministeriali

 La Circolare n. 5 del 21 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro è imperniata sull’apprendistato in azienda, sulla mancata formazione e sul mancato rispetto dei vincoli di numero e di stabilizzazione imposti per contratti di apprendistato e tutte le tipologie di apprendistato, la qualifica e il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e ricerca.

La Circolare fornisce istruzioni anche sui controlli mirati alla verifica del rispetto della nuova disciplina sull’apprendistato introdotta dalla Riforma del Lavoro. Per ogni tipologia di apprendistato vengono definiti margini differenti per la responsabilità del datore di lavoro per quanto riguarda la formazione e la presenza del tutor o del referente aziendale.

Nella circolare si legge che «in caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione».

La circolare del Ministero del Lavoro chiarisce anche i limiti per l’assunzione di apprendisti: il datore di lavoro che non ha lavoratori specializzati può assumere fino a tre apprendisti e può anche assumere apprendisti direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 276/2003, purché con un contratto di somministrazione a tempo indeterminato. Ma non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso lo stesso datore di lavoro.

Se il datore viola questa norma, il personale ispettivo provvederà a trasformare le assunzioni effettuate in violazione dei limiti a normali rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e avvierà le conseguenti azioni di recupero contributivo.

Per ogni tipologia di apprendistato, il lavoratore che stipula un contratto di apprendistato non deve essere già in possesso della qualifica che il periodo di apprendistato si prefigge di fargli ottenere. Comunque, un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo.

Per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, «l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro».

La percentuale minima è fissata al 30% per i primi 36 mesi di applicazione della nuova disciplina sull’apprendistato, ovvero fino al 18 luglio 2015.

PRECISAZIONI
Il datore di lavoro ha l’obbligo di formare l’apprendista, pena sanzioni. Tuttavia non sempre rispetta tale obbligo e non sempre è sanzionato se non rispetta l’obbligo di formazione in apprendistato. Infatti, il Ministero del Lavoro ha previsto la possibilità di recuperare il credito formativo negli anni successivi, a precise condizioni. Così chiarisce la Circolare 5/2013 del Ministero.

La stessa circolare chiarisce che non tutte le violazioni del datore di lavoro all’obbligo della formazione comportano la sanzione del pagamento di contributi maggiorati. Solo quando non è possibile recuperare la mancata formazione, il datore di lavoro deve restituire, con la maggiorazione del 100%, la differenza tra i contributi agevolati dovuti per l’apprendistato e le aliquote normali dovute per l’ordinario rapporto subordinato.

APPROFONDIMENTI
*Apprendistato e Formazione: pesanti sanzioni per elusione normative
*L’importanza della formazione nell’apprendistato
*Novità dal riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato

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