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Bonus ricerca e sviluppo

 Il decreto Crescita contiene alcune importanti novità in materia di ricerca e sviluppo, due delle fondamentali aree di crescita per le organizzazioni imprenditoriali (e non solo) che desiderino poter perseguire una strada di sviluppo compatibile. Cerchiamo quindi di comprendere quali sono le ultime novità sul bonus ricerca, quali i tetti massimi annui per ogni impresa, le percentuali di credito di imposta, le spese ammissibili, i vincoli di mantenimento.

Innanzitutto, osserviamo come la stesura iniziale del bonus ricerca fosse parzialmente più generoso della versione attuale. Nella prima versione, infatti, il tetto massimo annuo per impresa è fissato a quota 600 mila euro, con una proporzione sul credito di imposta pari al 30%. Le spese ammissibili erano relative ai costi relativi al personale qualificato di nuova assunzione, ai costi del personale già in azienda, agli ammortamenti di strumenti e di attrezzature, alle ricerche contrattuali, ai brevetti e alle licenze. Non era infine previsto alcun vincolo di mantenimento del posto di lavoro.

La versione attuale del bonus ricerca prevede invece alcuni parametri più stringenti. In primo luogo, è stato portato in forte ribasso il tetto annuo per l’impresa, passato dai precedenti 600 mila euro agli attuali 300 mila euro.

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La percentuale del credito di imposta è invece stata portata in rialzo, passando dai 30 punti percentuali della prima versione agli attuali 40 punti percentuali. Stretta molto rigida per quanto concerne le spese ammissibili: dal discreto ventaglio della prima versione sono infatti spariti i costi del personale già in azienda, l’ammortamento di strumenti e attrezzature, la ricerca contrattuale, i brevetti e le licenze: rimangono pertanto solo i costi relativi al personale qualificato di nuova assunzione.

Compaiono inoltre, tra i vincoli di mantenimento, quello del posto di lavoro per 3 anni (portati in ribasso a due anni nell’ipotesi in cui l’utilizzatore del bonus ricerca sia una piccola o media impresa).

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