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Buoni voucher Inps alla madre lavoratrice per pagamento baby sitter

 La riforma del lavoro introduce una misura sperimentale anche per la madre lavoratrice, che può fruire di buoni lavoro o voucher Inps per acquistare i servizi di baby-sitting o servizi per l’infanzia.

È un sostegno alle madri lavoratrici, in alternativa al congedo parentale, che partirà nel 2013 ed è previsto per il biennio 2013-2015. I buoni voucher o buoni lavoro Inps vengono utilizzati nel lavoro occasionale di tipo accessorio e rappresentano una forma di pagamento della retribuzione che comprende i contributi versati e che il datore di lavoro può usare per pagare prestazioni occasionali di qualche ora.

Tuttavia, pur essendo un aiuto per la madre lavoratrice, questi buoni voucher da parte dell’Inps per la baby sitter o per la scuola d’infanzia vanno valutati in base alla loro convenienza, in quanto i buoni voucher sono un’alternativa al congedo parentale: bisogna verificarne il numero e l’importo, in sintesi.

Comunque, per chiarire ogni dubbio, un decreto ministeriale del Ministero del Lavoro, di concerto con l’Economia, sarà emanato entro un mese dall’entrata in vigore della legge, cioè dal 18 luglio 2012, che stabilirà i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali, soprattutto il numero e l’importo dei voucher, anche in relazione all’Isee, ovvero alla situazione economica e quindi al reddito della famiglia, alla sua composizione e alla situazione patrimoniale, mobiliare e immobiliare.

Non è possibile valutare la convenienza della fruizione di buoni voucher per la baby-sitter rispetto a quella dei congedi parentali, in quanto non sono ancora stabiliti gli importi e il numero di voucher che la madre può ricevere. In ogni caso la norma prevede che i voucher debbano essere richiesti al datore di lavoro, che poi a sua volta si rivale sull’ente previdenziale Inps.

NOTA
Precisiamo che si tratta di una misura previdenziale sperimentale cui ha dato l’avvio la riforma del lavoro del Ministro Fornero, con riferimento al comma 24 lettera b) dell’art. 4 della legge n. 92 del 2012, in vigore dal 18 luglio 2012. L’obiettivo è quello di offrire un aiuto alla madre lavoratrice con la fruizione di servizi al termine del periodo di congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale.

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