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Caso mobbing, risarcimento del lavoratore anche in mancanza di prove

 La Cassazione, con la sentenza n.18927, si è espressa sul diritto al risarcimento del lavoratore in caso di mobbing, anche in mancanza di prove.

Secondo la Cassazione, quindi, il datore di lavoro può essere responsabile di eventuali episodi di mobbimg, ovvero di vessazione nei confronti del dipendente e il lavoratore ha il diritto di essere risarcito, anche in mancanza di prove, per le vessazioni o le discriminazioni subite dallo stesso datore di lavoro o dai suoi colleghi nell’ambito del luogo di lavoro.

Intanto spieghiamo cos’è il mobbing. Nell’ambito lavorativo, la parola mobbing sta a significare una sorta di violenza psicologica esercitata dal datore di lavoro o dai colleghi nei confronti di un lavoratore per motivi diversi: invidia, razzismo, diversità religiosa o culturale, competizione lavorativa, carrierismo. Può anche non aver fini persecutori, comunque l’Inail considera il mobbing una malattia professionale.

Può anche darsi che gli episodi di mobbing che disturbano il lavoratore non abbiano uno scopo persecutorio, ma comunque ne scalfiscono l’integrità fisica e psicologica. In effetti, se gli episodi si ripetono ad oltranza possono arrivare a creare degli squilibri psicologici, con danni a tutti gli effetti risarcibili anche se non è possibile darne le prove.

La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza 18927 depositata il 5 novembre, proprio in data recentissima, ha stabilito che basta una serie di episodi che, insieme, dimostrano che le vessazioni lamentate siano reali e non ipotizzate. Il danno psicologico che il lavoratore ne riporta è, dunque risarcibile, in quanto il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare la sicurezza del lavoratore anche nell’ambito del corretto comportamento reciproco di tutti i collaboratori e del suo personale comportamento nei riguardi del suo dipendente.

È quanto prevede la Costituzione. Infatti, La Cassazione, in base all’articolo 2087 del Codice civile, ha precisato che comportamenti poco corretti, sia da parte del datore di lavoro sia da parte dei colleghi, nel loro insieme non possono destabilizzare il lavoratore, ma presi a sé vanno a intaccare i diritti fondamentali dell’uomo, che invece vanno tutelati sotto il profilo costituzionale. In sintesi, il datore di lavoro è chiamato a risponderne in termini di risarcimento danni.

IL CASO
La Suprema Corte accoglie le richieste di una farmacista costretta ad anticipare il momento della pensione, dopo una forte depressione e un tentativo di suicidio, dovuto, secondo lei, alle vessazioni subite dal titolare della farmacia e dai colleghi. Un caso di mobbing che la Cassazione risolve con questa sentenza che ribalta la decisione dei giudici della Corte d’Appello di Napoli, i quali avevano negato alla ricorrente il risarcimento sia in primo grado che in appello e che, quindi, ora devono riesaminare il caso attenendosi a questa sentenza.

APPROFONDIMENTI
*Il mobbing e la corte di Cassazione
*Inail, il lavoratore e il mobbing

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