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Cassazione, la responsabilità del datore di lavoro anche in costanza di rapporti familiari

La Corte di Cassazione in Sezione Penale ha riconosciuto, con sentenza del 27 ottobre 2010 n. 38118, la responsabilità del datore di lavoro, titolare di una impresa artigiana, per il reato di omicidio colposo commesso con violazione alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni del figlio.

Il datore di lavoro non può sottrarsi alle sue responsabilità anche se il lavoratore infortunato è il proprio figlio perché, oltre ad essere titolare dell’impresa, è anche responsabile della prevenzione infortuni della stessa Ditta.

Nella fattispecie, il datore di lavoro si era reso colpevole per aver cagionato un infortunio per colpa, violazione dell’articolo 18 comma 3 del DPR n. 547 del 1955, per non avendo fornito al figlio, assunto come collaboratore familiare, una scala dotata di tutti i dispositivi di sicurezza idonei a impedire lo scivolamento; in effetti, dall’esame dell’incidente si era constatato che la scala era priva dei piedi antisdrucciolo.

Non solo, all’imputato si era inoltre contestata la violazione dell’articolo 19 del D.P.R. n. 547 del 1955 per avere mancato di assicurare, o per non aver curato, la corretta disposizione della scala in modo assolutamente sicuro, nonchè di avere violato l’articolo 20 della stesso D.P.R.  – comma 2, lett. d) – perché non si era curato che la scala venisse vigilata da terra da personale.

La Suprema corte, ribadendo la responsabilità del titolare dell’impresa, ha posto in evidenza che il padre non ha rispettato l’indefettibilità degli obblighi che comunque incombono sul datore di lavoro e titolare della posizione di garanzia adombrando l’ipotetico alleggerimento della stessa per effetto del tenore del decreto n. 81 del 2008, articolo 18 comma 3 bis come modificato dal decreto n. 106 del 2009 con l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli (19, 20, 22, 23, 24 e 25) qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitarle unicamente agli stessi che, però, presuppone proprio che non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti, circostanza, questa, da escludere nel caso di specie.

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