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Cassazione, la qualifica del preposto alla sicurezza

Per svolgere il ruolo di preposto alla sicurezza è necessario essere fornito di una espressa delega da parte del datore di lavoro o può essere sufficiente aver svolto, in posizione di responsabilità, mansioni inerenti alla sicurezza del lavoro o, ancora, aver semplicemente raccomandato i colleghi di prestare particolare attenzione in base alla propria esperienza personale?

A riguardo la corte di Cassazione ha deciso di entrare nel merito attraverso la sentenza, sezione penale sez. IV del 3 novembre 2010 n. 38691, chiarendo che, ai fini probatori, non è espressamente richiesto un documento formale che possano individuare un particolare lavoratore con la funzione di preposto visto che il giudice, grazie al suo ruolo, può risalire al lavoratore in questione anche attraverso testimonianze o accertamenti fattuali.

In effetti, la suprema corte, in base alla sentenza della stessa corte in sezione penale III del 28 settembre 2007 n. 35666, la qualifica di preposto, in mancanza di una reale figura di riferimento, deve essere attribuita al lavoratore in virtù delle mansioni effettivamente svolte all’interno dell’azienda indipendentemente da eventuali qualifiche o titoli giuridici.

Nella fattispecie, la corte di Cassazione ha attribuito la figura di preposto all’assistente di cantiere presente al momento dell’infortunio del lavoratore perché, in base alle verifiche effettuate, non poteva non essere a conoscenza dei reali pericoli e non vale, a sua difesa, invocare il nesso di causalità derivante da un comportamento anomalo del lavoratore, magari anche disattento e imprudente, durante le normali operazioni di lavoro.

Secondo il pronunciamento della Corte, l’assistente di cantiere è stato riconosciuto responsabile per la reale oggettività dei fatti,al giornale dei lavori e alle deposizioni dei testi e non può essere invocato il principio dell’assenza della delega da parte del datore di lavoro.

Per inciso, insieme all’assistente di cantiere era stato condannato anche il direttore tecnico di cantiere dell’impresa che aveva redatto il piano operativo di sicurezza (POS) poiché in questo documento non indicasse il pericolo anche se poi veniva correttamente chiarito nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

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