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Permesso di soggiorno e la responsabilità del datore di lavoro

La Corte di Cassazione è intervenuta in merito sulla responsabilità del datore di lavoro qualora assuma o utilizza personale extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno. In effetti, la Cassazione, I Sezione Penale, con sentenza n. 32934 del 31 agosto 2011, ha affermato che il datore di lavoro è penalmente responsabile se assume anche in buona fede un lavoratore straniero privo o non in regola con il permesso di soggiorno.

In sostanza, per la suprema corte, il datore di lavoro deve sempre verificare la regolarità del documento e non semplicemente fidarsi sulla parola di ciò che gli viene detto dal lavoratore, in quanto non potrà invocazione a sua discolpa la buona fede in caso di inesattezza o insussistenza delle affermazioni del cittadino extracomunitario.

Non è possibile invocare la buona fede così come già espressamente stabilito in una precedente sentenza, la n. 37409 del 25 ottobre 2006, secondo cui

la responsabilità del datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze uno straniero privo del permesso di soggiorno non è esclusa dalla buona fede invocata per aver preso visione della richiesta di permesso di soggiorno avanzata dallo straniero

Nella fattispecie il titolare di un’impresa edile, ha proposto ricorso per Cassazione, per il tramite del suo difensore, contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 18 giugno 2010, la quale ha confermato quella del Tribunale della sede in data 20 ottobre 2008, che ne aveva affermato la penale responsabilità in relazione all’assunzione alle proprie dipendenze di due lavoratori stranieri, di nazionalità rumena, privi del permesso di soggiorno.

Ricordiamo che il permesso di soggiorno devono essere richiesti dagli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi: chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni di tempo per richiederlo.

Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, deve chiedere il rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza. La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d’ingresso, ovvero fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione, fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale opportunamennte documentato. Non solo, fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.

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