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Cassazione, i limiti all’infortunio “in itinere”

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22759 del 3 novembre 2011, ha affermato un importante principio, ossia non si da luogo all’indennizzo per infortunio “in itinere” qualora il lavoratore sceglie di utilizzare la propria auto in luogo dei mezzi pubblici.

Infatti, la decisione arriva dopo il ricorso presentato il 2 marzo 1999 presso il tribunale di Reggio Calabria per ottenere il diritto all’erogazione delle prestazioni previdenziali di legge anche se, poi, successivamente, la Cassazione ha affermato che non può sussistere il riconoscimento dell’infortunio “in itinere” qualora il lavoratore può disporre l’uso di mezzi pubblici.

Infatti, la cassazione

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’infortunio “in itinere” non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell’attività lavorativa fuori sede tra il luogo della propria dimora, ove l’uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada (Cass. n. 19940/2004). Le relative valutazioni sono rimesse al giudice di merito e si sottraggono al sindacato di legittimità se sorrette da adeguate e congrua motivazione (ex plurimis, Cass. n. 6449/1998)

Già in precedenza la Corte di Appello aveva rigettato il ricorso presentato dal lavoratore in merito al riconoscimento dell’indennizzo per infortunio “in itinere”. Secondo la decisione dei giudici, il lavoratore non può invocare una cattiva gestione degli orari delle corse.

Ricordiamo che i principi di diritto che governano l’indennizzabilità degli infortuni occorsi durante il tragitto di andata e ritorno dall’abitazione al luogo di lavoro sono stati definiti dal legislatore nel disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, aggiunto dall’articolo 12 del D.Lgs n. 38/2000.

Infatti, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o non necessitate, l’assicurazione sugli infortuni “in itinere” comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.

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