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Infortunio in itinere su mezzo privato, nessun rimborso

 Misure nell’ambito della sicurezza sul lavoro: non viene riconosciuto nessun rimborso in caso di infortunio durante il tragitto casa-lavoro su mezzo privato senza una ragione valida.

Ragioni valide sono la mancanza o l’insufficienza di mezzi pubblici per raggiungere il posto di lavoro e la non percorribilità a piedi del tragitto casa-lavoro. Ma se queste motivazioni non si possono provare, il lavoratore che ha un infortunio nel trasferimento dalla propria casa al luogo di lavoro su un mezzo privato non ha diritto a nessun rimborso (leggi Inail, l’infortunio in itinere con la bicicletta).

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 15059 del 7 settembre 2012: l’Inail non concederà nessun indennizzo al lavoratore che si serve di mezzi privati per raggiungere il posto di lavoro. Infatti, l’art. 2 T.U. n. 1124, modificato dal D.Lgs. 23/2/2000 n. 38, prevede che venga considerato infortunio sul lavoro anche quello avvenuto su mezzo privato, nel tragitto per recarsi sul lavoro, o dal lavoro a casa, ma solo in caso di provata necessità e se non vi sono altre alternative per la sicurezza durante il percorso.

Ma se, ad esempio, la distanza casa-lavoro non è tale da impedire un percorso a piedi per cui non è evidente il bisogno di utilizzare un mezzo privato per percorrerla, il rimborso non può essere riconosciuto. Quindi, siamo di fronte ad una libera scelta del lavoratore. Per questo evidente motivo, la Cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore che richiedeva un rimborso per infortunio in itinere, pur essendosi servito della bicicletta personale. La Cassazione, infatti, ha confermato la sentenza della Corte d’appello, ritenendo che il lavoratore si sia esposto consapevolmente ad un rischio maggiore impiegando un mezzo privato.

Così la sentenza nell’ambito dell’infortunio in itinere ”non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sposti con il proprio mezzo di trasporto laddove l’uso del mezzo privato rappresenti non una necessità per la mancanza di soluzione alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce strumento normale di mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti stradali”.

APPROFONDIMENTI
*Si riconosce l’infortunio in itinere solo se il percorso è noto
*Sicurezza sul lavoro, indennità per infortunio in itinere

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