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Periodo di comporto, no al licenziamento se la malattia deriva da un ambiente di lavoro insalubre

La corte di Cassazione con sentenza n.7946 del 7 aprile 2011 ha stabilito l’illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto nel caso in cui la malattia del lavoratore sia stata determinata da un ambiente da lavoro insalubre.

Si conclude così l’iter processuale iniziato dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza del 14 luglio 2008 che accoglieva il gravame svolto da una società contro la sentenza di primo grado, non definitiva, che aveva ritenuto revocato un primo licenziamento intimato illegittimo per superamento del periodo di comporto con conseguente tutela reale, e contro la sentenza definitiva che aveva condannato la società al pagamento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento alla reintegrazione.

La Suprema corte ha ritenuto che, in base alle norme della sicurezza sul lavoro e in vista della posizione del datore di lavoro nel rispetto della salute dei propri lavoratori, se la malattia del lavoratore possa essere imputabile a responsabilità diretta o indiretta del datore di lavoro, così come prevede l’ex articolo 2087 del codice civile, allora il successivo provvedimento di licenziamento per il superamento del periodo di comporto non è legittimo.

In effetti, le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro – in ipotesi di superamento del periodo di comporto – ove l’infermità sia, comunque, imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro – in dipendenza della nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro, che abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) o di specifiche norme.

La corte di Cassazione ritiene, però, che spetta al lavoratore l’onere di provare il collegamento causale fra la malattia che ha determinato l’assenza e il superamento del periodo di comporto con le mansioni espletate.

Ricordiamo che per periodo di comporto ci si deve riferire all’arco temporale durante il quale al datore di lavoro è fatto divieto di licenziare il lavoratore assente.

Di solito la contrattazione nazionale prevede alcune ipotesi tassative –  malattia, infortunio, gravidanza o puerperio – prevedendo a riguardo due differenti tipologie: comparto secco o per sommatoria.

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