Permessi giornalieri per allattamento in caso di sciopero o di lavoratrice in astensione obbligatoria o facoltativa

 La lavoratrice che se si trova in astensione obbligatoria o facoltativa non ha diritto ai permessi giornalieri per allattamento, in quanto appunto non è in attività lavorativa.

Va comunque precisato che, nei casi in cui l’orario di lavoro giornaliero della lavoratrice risulta inferiore al minimo di 6 ore previsto dalla legge sull’allattamento, bisogna tener conto delle ore previste nel contratto individuale della lavoratrice e non delle ore di lavoro effettivamente prestate in azienda. Così anche nel caso di eventi particolari e occasionali quali, ad esempio, uno sciopero, un permesso retribuito o non retribuito previsto dal CCNL e casi simili.

La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che i permessi giornalieri per allattamento concordati tra lavoratrice e datore di lavoro non possono essere soggetti a variazioni o soppressioni nei casi in cui ragioni particolari in determinati giorni riducono la durata delle ore di lavoro.

Credito di imposta per chi assume

 Il decreto del Ministero dell’Economia del 24 maggio 2012, recante le “Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno”, introduce il credito di imposta nella misura del 50% sui costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione.

Un provvedimento che riguarda l’assunzione di lavoratori definiti dalla Commissione Europea come “svantaggiati” o “molto svantaggiati”, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Potranno essere beneficiari del credito d’imposta tutti i soggetti che tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, in qualità di datori di lavoro, incrementeranno il numero di lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni di cui sopra.

Trovare lavoro con disabilità

 L’agenzia per il lavoro Openjobmetis ha avviato una nuova divisione specializzata, “Diversity Talent”, destinata a sostenere le necessità delle persone maggiormente in difficoltà grazie al lavoro di un team di professionisti del diversity management. Uno strumento particolarmente utile per quelle risorse che desiderino poter entrare nel mercato del lavoro (o rientrare in seguito a procedere esclusione).

In particolare Diversity Talent sembra essere organizzata in tre differenti linee operative, ognuna delle quali in grado di fornire consulenza specifica ai destinatari: H Talent (specializzata nel collocamento a norma della legge 68/99); New Talent (specializzata nel collocamento delle risorse in mobilità, in cassa integrazione e over 45); First Talent (dedicata ai giovani alla ricerca del primo impiego, attraverso forme contrattuali come l’apprendistato e il tirocinio).

Agevolazioni per il dipendente ”licenziato” che si mette in proprio

 Non paga Iva e paga l’Irpef al 5%: è il cosiddetto ”Regime fiscale di vantaggio”, il nuovo nome del regime dei contribuenti minimi. Così chiarisce l’Agenzia delle Entrate: chi è licenziato può continuare a svolgere in proprio l’attività che svolgeva come lavoratore dipendente. Diventa così un lavoratore autonomo sfruttando il nuovo regime fiscale di vantaggio.

L’ex regime dei contribuenti minimi non cambia solo il nome, quindi, ma anche la funzione: ora si chiama regime fiscale di vantaggio, ma servirà anche a sostenere chi perde il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà, consentendogli di proseguire la stessa attività in forma autonoma e con agevolazioni fiscali per la durata di cinque anni.

L’agevolazione fiscale riservata a questa fascia di lavoratori si può così riassumere:
*l’imposta forfettaria (Irpef e Irap) del 5% per i primi 5 anni di attività, ma per gli under-30 l’agevolazione dura fino ai 35 anni d’età;
*il nuovo lavoratore autonomo non paga Iva, né a debito né a credito (cioè scaricabile) e gli obblighi contabili sono ridotti al minimo, con esenzione dagli studi di settore e dalle comunicazione per lo spesometro.

Visite medico fiscali, regole e fasce orarie di reperibilità

 Naturalmente sapete tutti cos’è la visita medico fiscale, tuttavia riteniamo necessario un approfondimento, che può essere anche un aggiornamento per le vecchie e le nuove generazioni.

Sempre confermando che la visita medico fiscale è un accertamento previsto dall’art. 5 della L. 300/70, predisposto dall’INPS o dal datore di lavoro per verificare lo stato di malattia del lavoratore assente per motivi di salute, teniamo a sottolineare anche il significato più intrinseco della visita medico fiscale. Che, infatti, non significa solo controllare se il lavoratore in malattia è effettivamente nel proprio domicilio, ma anche verificarne la correttezza.

Non reperibilità nelle fasce orario del lavoratore in malattia

 Se il lavoratore in malattia non è presente nel proprio domicilio nelle fasce orarie di reperibilità stabilite per la visita medico fiscale, il medico lascia presso il recapito dell’interessato un invito a presentarsi presso l’Ufficio Visite Fiscali – Servizio Medicina Legale per una visita ambulatoriale. Comunque, dopo la visita a domicilio o in ambulatorio, il referto medico viene inviato subito al datore di lavoro.

Il Medico Fiscale può ridurre o confermare la prognosi del medico di base. In caso di riduzione, il certificato che attesta la malattia ha maggiore validità del parere del medico dell’ASL se è stato rilasciato al lavoratore in un ospedale o da uno specialista ed è corredato della relativa documentazione clinica.

In caso di assenza ingiustificata
Viene trattenuto un giorno di retribuzione in busta paga e l’INPS non corrisponde al datore di lavoro l’indennità di malattia. In genere, alla prima assenza ingiustificata c’è la trattenuta fino a dieci giorni di malattia. Se l’assenza ingiustificata si prolunga per diversi giorni anche non consecutivi superiori a tre nell’arco di due anni, o comunque per più di sette giorni nell’arco temporale degli ultimi 10 anni, è previsto il licenziamento con preavviso per giustificato motivo soggettivo.

Lavoratori irregolari – dati Bankitalia

 Secondo quanto afferma la Relazione annuale di Bankitalia, i lavoratori irregolari nel 2010 avrebbero toccato quota 2,96 milioni di unità, sfiorando la soglia psicologica dei 3 milioni. Se si guarda alle persone (senza considerare i doppi lavori compresi nelle unità di lavoro), il numero scende invece a quota 2,55 milioni di persone, pari al 10,3 per cento della forza lavoro totale. Le aree dove è più forte il lavoro sommerso sono quelle dell’agricoltura, dove un quarto è in nero, i servizi (13,5%); il fenomeno è certamente più contenuto nell’industria (6,6%).

Negli ultimi anni, prosegue Bankitalia, il dato sulle unità di lavoro irregolari è rimasto sostanzialmente invariato, sebbene l’incidenza percentuale sul totale dell’occupazione sia cresciuta a causa della minore rilevanza degli occupati. Le unità di lavoro irregolari sono pertanto passate da 2,94 milioni del 2009 a 2,96 milioni del 2010, con un’incidenza balzata dal precedente 12,1 per cento all’attuale 12,3 per cento.

Gli orari delle visite medico fiscali previste per il 2012

 Gli orari delle visite medico fiscali in caso di malattia del lavoratore non sono uguali per tutte le categorie di lavoratori. Variano, infatti, in base all’ambito in cui opera il lavoratore, che può essere pubblico o privato.

Precisiamo, quindi, che per la visita medico fiscale
*ai dipendenti privati, per 7 giorni su 7, è richiesta la reperibilità nelle fasce orarie che vanno dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
*ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, per 7 giorni su 7, è richiesta la reperibilità nelle fasce oraie comprese fra le 09:00 e le 13:00 e le 15:00 e le 18:00.

Generalmente, per i dipendenti pubblici, rispetto ai privati, la norma è più severa per quanto riguarda l’orario di reperibilità per malattia, in quanto ne esige 4 ore per la mattina, dalle 9 alle 13, e 3 ore per il pomeriggio dalle 15 alle 18. Il lavoratore in malattia è obbligato ad essere reperibile, durante queste fasce orarie, presso il suo domicilio o presso un altro indirizzo da comunicare il giorno stesso in cui inizia la malattia. L’obbligo di reperibilità in malattia vale anche per i giorni non lavorativi e festivi.

Lavoro per 60.000 giovani dalla green economy

 Nuovi orizzonti per i giovani in cerca di lavoro: dalla green economy sono in arrivo, in tempi brevi, 60.000 posti di lavoro per giovani laureati e ricercatori.

Il progetto, elaborato dal ministero dell’Ambiente sotto la guida di Corrado Clini, è stato presentato all’Università Luiss di Roma in occasione del primo “greening camp” italiano promosso dallo stesso ministro Clini. In base a questo programma, il Governo riconoscerà alle aziende che assumono giovani laureati una riduzione parziale dei contributi fino al 40% per il primo anno e al 20% per il secondo. I posti disponibili saranno 30.000 all’anno per due anni, per un totale di 60.000 posti.

I settori dell’economia verde coinvolti nel progetto sono vari: dalla gestione dei rifiuti e delle acque reflue all’efficienza energetica e alle rinnovabili, alla bioedilizia, alla tutela del territorio e alla mobilità sostenibile. In previsione anche la realizzazione di un sistema per la gestione delle calamità naturali. Per quanto riguarda le risorse economiche necessarie alla concretizzazione del programma per la green economy, lo stesso Clini ha precisato che saranno ricavate da misure fiscali ordinarie che in parte sono già in essere.

Manager italiani più soddisfatti del privato che del professionale

 I manager italiani, nonostante le difficoltà, sono soddisfatte della propria vita professionale. A sorprendere ancor di più è, tuttavia, l’evidenza che la vita privata possa soddisfare ancora di più della vita professionale stessa, con risultati che vanno così a smentire l’immagine dell’uomo – top manager sempre e solo concentrato sulla propria carriera.

L’indagine condotta da Doxametrics per Manager Italia (su un campione di oltre 1.000 dirigenti in attività) segnala infatti che circa il 62% dei manager avrebbe affermato di essere felice del proprio lavoro, mentre l’83% (21 punti percentuali in più della prima risposta) avrebbe invece affermato di essere complessivamente soddisfatto anche della propria vita privata.

I “vantaggi” del regime agevolato per lavoratori ex occasionali e precari

 Il nuovo regime fiscale agevolato offre diversi vantaggi, fra i quali soprattutto il basso livello di tassazione. Infatti, è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, regionale e comunale, nella misura del 5%, anziché del 20% come per l’ex regime dei minimi.

Peraltro, la nuova norma si è posto proprio questo obiettivo: favorire e incentivare la formazione di nuove imprese da parte dei giovani e di quanti hanno perduto il proprio lavoro e non hanno altre prospettive future e anche per sviluppare attività svolte in forma occasionale o precaria. Con la risoluzione n. 52/E del 25 maggio sono stati istituiti appositi codici tributo che vanno indicati nell’F24 per effettuare i relativi versamenti.

Un vantaggio considerevole, definiremmo, in tempi così difficili a livello occupazionale e quindi sotto il profilo economico, in cui vanno valutate bene le opportunità che vengono offerte allo scopo di migliorare e incentivare la ripresa e la crescita. Da considerare poi che, proprio perché la misura dell’imposta sostitutiva è bassa, i ricavi e i compensi percepiti dai “nuovi minimi” non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Ed è un bel risparmio in termini fiscali.

Nuovo regime agevolato per lavoratori ex occasionali e precari

 Con la circolare n. 17/E del 30 maggio l’Agenzia delle Entrate chiarisce la nuova disciplina di vantaggio mirata a incentivare i giovani e chi non ha più lavoro a mettersi gioco in iniziative imprenditoriali consone alle loro capacità.

Può accedere al regime agevolato introdotto dal Dl 98/2011 anche chi ha svolto nell’anno precedente prestazioni saltuarie che si configurano come redditi diversi. Vediamo di seguito chi può entrare tra inuovi contribuenti minimi e per quanto tempo.

Dal 1° gennaio 2012, possono usufruire del nuovo regime agevolato i contribuenti che avviano una nuova attività imprenditoriale oppure l’esercizio di un’arte o di una nuova professione o anche chi ha iniziato un’attività dopo il 31 dicembre 2007. Da precisare che l’inizio di una nuova attività va considerato proprio da quando ne inizia l’esercizio effettivo, non da quando si apre la partita Iva, più precisamente da quando si può dimostrare l’acquisto di beni strumentali per la rivendita o l’utilizzo per svolgere il proprio lavoro oppure per la prestazione effettiva di servizi. In sintesi per iniziare il lavoro vero e proprio.

Modalità di accesso al regime agevolato per lavoratori ex occasionali e precari

 I contribuenti che hanno i requisiti necessari per accedere al nuovo regime agevolato e che hanno iniziato un’attività dal 1° gennaio 2012 devono darne comunicazione barrando l’apposita casella del modello AA9/11 di dichiarazione di inizio attività.

È in regola chi ha barrato la casella relativa ai “vecchi minimi” nella presentazione della dichiarazione prima che fosse approvato il modello con la casella ad hoc per i “nuovi minimi”. Chi, invece, ha aperto la partita Iva senza fare nessuna comunicazione, può presentare la dichiarazione della variazione dei dati entro 60 giorni dalla comunicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Chi ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 e dal 1° gennaio 2012 vuole passare al nuovo regime fiscale agevolato, non deve fare nessuna comunicazione, se ha applicato il regime dei minimi fino al 31 dicembre 2011. Chi, invece, applicava il regime ordinario e sono trascorsi i tre anni di permanenza obbligatoria, dovrà comunicare l’opzione per il regime dei “nuovi minimi” mediante il quadro VO da allegare al modello Unico 2013.