In base all’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, le spese sanitarie sono detraibili nella misura del 19% per la parte che eccede i 129,11 euro. Si parla però di ”spese sanitarie”, non nello specifico di ”spese di degenza”.
Quindi approfondiamone l’argomento, con gli opportuni distinguo fra ”spese sanitarie” e ”spese di degenza”. Per il Modello UNICO 2012 PF le indicazioni attuali precisano che nel quadro RP possono essere indicate, tra le altre spese, le spese ”sanitarie” sostenute per ricoveri collegati a un’operazione chirurgica o degenze.
In base a questi chiarimenti, anche le spese di degenza sembrerebbero detraibili dal reddito del contribuente, se però correlate ad esigenze terapeutiche e non strettamente ”mediche”. I chiarimenti sul Modello UNICO 2012 PF precisano che
“in caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto”.
Pertanto, nel caso in cui il contribuente sia ricoverato in un istituto di assistenza e ricovero, le spese sostenute non sono detraibili se non è indicata separatamente la quota relativa alle spese mediche.
Premesso che la lavoratrice ha il diritto di uscire dall’azienda per i permessi giornalieri per allattamento, si precisa però che le ore di permessi giornalieri sono a tutti gli effetti ore di lavoro con relativo diritto alla retribuzione.
La lavoratrice che se si trova in astensione obbligatoria o facoltativa non ha diritto ai
Il decreto del Ministero dell’Economia del 24 maggio 2012, recante le “Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno”, introduce il credito di imposta nella misura del 50% sui costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione.
Non paga Iva e paga l’Irpef al 5%: è il cosiddetto ”Regime fiscale di vantaggio”, il nuovo nome del regime dei contribuenti minimi. Così chiarisce l’Agenzia delle Entrate: chi è licenziato può continuare a svolgere in proprio l’attività che svolgeva come lavoratore dipendente. Diventa così un lavoratore autonomo sfruttando il nuovo regime fiscale di vantaggio.
Naturalmente sapete tutti cos’è la visita medico fiscale, tuttavia riteniamo necessario un approfondimento, che può essere anche un aggiornamento per le vecchie e le nuove generazioni.
Se il lavoratore in malattia non è presente nel proprio domicilio nelle fasce orarie di reperibilità stabilite per la
Gli orari delle visite medico fiscali in caso di malattia del lavoratore non sono uguali per tutte le categorie di lavoratori. Variano, infatti, in base all’ambito in cui opera il lavoratore, che può essere pubblico o privato.
Nuovi orizzonti per i giovani in cerca di
I manager italiani, nonostante le difficoltà, sono soddisfatte della propria vita professionale. A sorprendere ancor di più è, tuttavia, l’evidenza che la vita privata possa soddisfare ancora di più della vita professionale stessa, con risultati che vanno così a smentire l’immagine dell’uomo – top manager sempre e solo concentrato sulla propria carriera.
Il nuovo