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Il lavoro e la certificazione dei rapporti

Interessante sentenza di appello del tribunale di Bergamo contro la certificazione dei rapporti di lavoro che vede il rigetto dell’appello della Cooperativa Isonzo contro la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto intercorrente con la cooperativa di un cittadino ghanese difeso dalla locale Camera del Lavoro della CGIL di Bergamo, nonostante il suo contratto di collaborazione a progetto fosse stato certificato dall’apposita commissione istituita presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.

In effetti, con una sentenza pronunciata il 20 maggio scorso, il Giudice Monica Bertoncini del Tribunale del Lavoro di Bergamo ha, dunque, sancito il riconoscimento pieno, per il lavoratore, dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e ha disposto la riassunzione del lavoratore con l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il riconoscimento di tutte le differenze retributive per l’anno di lavoro (oltre 18.000 euro) e il pagamento delle mensilità dalla notifica dell’ impugnativa (circa 2 anni).

Per Carmelo Ilardo, responsabile dell’Ufficio Vertenze della CGIL di Bergamo

Consideriamo questa vittoria in un certo senso storica, perché si boccia l’avvenuta certificazione di un contratto che a progetto proprio non poteva essere […] I sostenitori del Collegato Lavoro ne prendano atto: se ci devono essere certificazioni, siano almeno serie

In effetti, in appello i giudici hanno confermato la preminenza dei fatti concludenti sulla formale certificazione della natura del rapporto, aggiungendo importanti annotazioni sul grado di libertà del lavoratore al momento della certificazione, anche se non coincidente con l’accensione del rapporto.

La sentenza di Bergamo, nella sostanza, ribadisce le perplessità a suo tempo sollevate dal Presidente delle Repubblica durante il rinvio della legge, ovvero il Collegato lavoro, alle Camere.

Come lo stesso Carmelo Ilardo ricorda, la certificazione, introdotta con la legge 30/2003 poi ripresa dalla legge 276/2003, è la procedura che consente di attestare la veridicità dei contratti atipici, legittimando il rispetto dei criteri di ricorso previsti dalla normativa.

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