Rinnovato il contratto di Federalberghi

 Federalberghi, FIPE, FIAVET, FAITA e la Confcommercio Imprese per l’Italia hanno sottoscritto con le  Organizzazioni sindacali di settore, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs.-Uil, hanno sottoscritto l’accordo sulla disciplina della successione dei contratti a tempo determinato nel settore turismo.

Il libro unico del lavoro

 Il libro unico del lavoro sostituisce i vecchi sistemi utilizzati per tracciare, controllare e verificare i rapporti di lavoro di tipo subordinato. Infatti, questo strumenti sostituisce i libri che allora erano obbligati a tenere i datori di lavoro, ovvero i i libri paga e matricola.

La cassazione interviene sulla mancata valutazione dei rischi nei contratti a termine

 La Corte di cassazione, attraverso la sentenza n. 5241 del 2 aprile 2012, ha affermato che l’art. 3 del Decreto legislativo n. 368/2001 ha introdotto una quadruplice serie di divieti all’apposizione del termine ai contratti di lavoro subordinato, così rafforzando il peculiare disvalore che connota le assunzioni a termine effettuate in violazione degli specifici divieti stabiliti a protezione degli interessi intensamente qualificati sul piano costituzionale, e limitando l’autonomia delle parti nella stipulazione del contratto a termine.

I criteri per identificare un contratto di associazione in partecipazione

 La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2496 dello scorso 21 febbraio 2012 ci permette di fare chiarezza sui criteri identificativi che consentono di classificare un contratto esistente come associazione in partecipazione.

In materia di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell’impresa, la Corte di Cassazione, Sez. Lav. n. 19475 del 19 dicembre 2003 e Cassazione Sez. Lav. del 22 novembre 2006 n. 24781), ha affermato che l’elemento differenziale tra le due fattispecie risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l’apporto della prestazione lavorativa dovendosi verificare l’autenticità del rapporto di associazione, che ha come elemento essenziale, connotante la causa, la partecipazione dell’associato al rischio di impresa, dovendo egli partecipare sia agli utili che alle perdile.

Pubblicato il decreto semplificazioni, novità per i lavoratori stranieri

 Il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo con la pubblicazione nel supplemento ordinario n. 27 alla Gazzetta ufficiale del 9 febbraio 2012 n. 33 entra in vigore.  il Decreto Legge n. 5 del 9/2/2012 recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo”.

Diverse le novità presenti tutte rivolte a modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, in particolar modo cercando di semplificare e innovare.

In particolare, in materia di lavoro, tra le novità introdotte è presente una semplificazione nei confronti dei lavoratori extracomunitari con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi connessi alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Non solo, il decreto prevede anche che la comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, va ad assolvere anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l’assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato.

Parlamento, proposta di legge per l’equità retributiva dei giornalisti

Una proposta interessante intitolata come “Norme per promuovere l’equità retributiva nel lavoro giornalistico”, che mira a promuovere l’equità retributiva dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.

Nella proposta si chiarisce che per equità retributiva si intende la corresponsione di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

Lavoratore straniero, lavorare in forma autonoma

Il cittadino extracomunitario che intende fare ingresso in Italia per svolgere un’attività autonoma deve  sempre passare attraverso il decreto flussi.

Per svolgere lavoro in forma autonoma il lavoratore straniero deve, per prima cosa, dimostrare di possedere tutti i requisiti che la legge impone per svolgere la sua attività, oltre ad ottenere il nulla osta all’ingresso per svolgere l’attività autonoma d’interesse.

Rispetto al passato le cose sono leggermente cambiate; in effetti, per svolgere un lavoro non di tipo subordinato – ossia lavoro autonomo, svolgere un’attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ma anche per costituire una società di capitali o di persone, compresa la possibilità di accedere a cariche societarie – non è più possibile ricorrere a forme di collaborazioni di tipo coordinate e continuative.

Lavoratori stranieri, le condizioni per lavorare

Per lavorare in Italia lo straniero deve munirsi un regolare permesso di soggiorno acquisito per adozione, attesa occupazione, attesa acquisto cittadinanza, asilo politico, famiglia, lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro stagionale, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio e formazione professionale, motivi umanitari, minore età.

Non possono svolgere un’attività di lavoro, anche se possono soggiornare nel nostro Paese, i lavoratori stranieri che detengono un permesso di soggiorno per cure mediche, giustizia, missione, motivi religiosi e turismo.

Il lavoro e la certificazione dei rapporti

Interessante sentenza di appello del tribunale di Bergamo contro la certificazione dei rapporti di lavoro che vede il rigetto dell’appello della Cooperativa Isonzo contro la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto intercorrente con la cooperativa di un cittadino ghanese difeso dalla locale Camera del Lavoro della CGIL di Bergamo, nonostante il suo contratto di collaborazione a progetto fosse stato certificato dall’apposita commissione istituita presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.

Mobilità: compatibilità con lavoro autonomo o subordinato

 L’Inps con circolare n. 67 del 14 aprile 2011 ha precisato e riepilogato quando l’indennità di mobilità sia compatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato.

Nel caso in cui il beneficiario di indennità di mobilità venga assunto con un contratto di lavoro subordinato la prestazione, ai sensi dell’art. 8, comma 7, della stessa legge, viene sospesa mantenendo tuttavia l’iscrizione nella lista.

Si produce cioè uno slittamento della data di fine prestazione che, tuttavia, non può essere superiore alla durata della prestazione inizialmente prevista.

La stipula di un nuovo contratto a tempo pieno ed indeterminato provoca invece la decadenza dalla prestazione e dall’iscrizione alle liste di mobilità.

Governo, la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali

 In arrivo la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari per l’anno corrente; in effetti, il governo allo scopo di definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l’anno 2011, in particolare per le esigenze  del  settore  agricolo  e  del  settore turistico-alberghiero, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 21 marzo 2011, il D.P.C.M. 17 febbraio 2011 con la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011.

In base al contenuto del decreto sono ammessi, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero entro una quota di 60.000 unità, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.