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L’Articolo 18 e il Collegato Lavoro

 

Mentre la Camera ha approvato il nuovo Collegato Lavoro da più parti ritornano in vigore le osservazioni sull’eventuale modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori che, secondo alcuni, sarebbe in sostanza aggirato.

La Cisl, seconda organizzazione sindacale in Italia, ha però fatto presente che il tema della riforma del processo del lavoro è una esigenza sentita da tutte le parti al fine di evitare, o almeno limitare il crescente accumulo dei contenziosi in tema di lavoro nelle sedi giudiziarie italiane.

La Cisl ha sempre ribadito, attraverso comunicati e osservazioni ufficiali, che occorre che si mantenga, sull’impianto originario del disegno di legge, immutate alcuni principi indispensabili e inderogabili.

Così, è necessario che la conciliazione e l’arbitrato sono un percorso parallelo a quello giudiziario che rimane pienamente agibile e disponibile e la scelta tra i due canali è volontaria per ogni lavoratore.

Rimane altresì necessario predisporre la gratuità delle spese di giustizia, in primo grado e in appello per non precludere ad alcuno l’accesso alla via giudiziaria e di favorire in maniera eccessiva il datore di lavoro quale controparte più forte nel contenzioso.

Occorre anche favorire la contrattazione collettiva che diventa in questo contesto lo strumento regolatorio della conciliazione e dell’arbitrato ed in particolare della clausola compromissoria (ossia, la clausola che permette la devoluzione ed arbitri delle possibili controversie derivanti dal contratto).

Stando alle osservazioni espresse dalla Cisl, diversi esperti di diritto del lavoro sono accomunati nel riconoscere esplicitamente che la regolazione contrattuale della conciliazione e dell’arbitrato rappresenta la via maestra per una corretta attuazione delle nuove norme, senza pregiudicare il livello di tutela dei lavoratori.

Secondo alcuni dati diffusi dall’organizzazione sindacale, circa il 65% delle controversie di lavoro oggi affrontate attraverso la via giudiziaria, riguardano materie retributive e di inquadramento professionale che sono regolate solo dai contratti collettivi di lavoro e sarebbero pertanto più proficuamente gestibili attraverso conciliazione e arbitrato.

Sicuramente, secondo la Cisl, il ricorso all’esclusiva via giudiziaria non garantisce, di per sé, il rispetto del diritto poiché con i tempi dei processi civili vi è una sostanziale disapplicazione delle norme sul lavoro.

Per la Cisl la sola via maestra della contrattazione collettiva può offrire più trasparenza e solide garanzie di rispetto del norme sul lavoro.

In effetti, secondo il testo della legge, all’articolo 9 si prevede che solo accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nazionali possano prevedere clausole compromissorie che comportino la devoluzione obbligatoria della controversia ad arbitri.

In assenza di questi accordi, trascorsi un anno dall’entrata in vigore della legge, il Ministro del Lavoro potrà definire con proprio decreto, sentite le parti sociali, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni.

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