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Decreto flussi stagionali 2012

 È finalmente disponibile l’applicativo per la compilazione delle domande per l’ingresso in Italia di lavoratori stagionali; infatti, dallo scorso 21 marzo 2012 è possibile, seguendo le indicazioni contenute sul sito del Ministero dell’Interno, compilare i moduli per le istanze di nulla osta al lavoro previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2012, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012.

Al contrario, l’invio delle istanze sarà, invece, possibile a partire dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato decreto, della quale sarà data comunicazione sul sito internet del Ministero dell’Interno e sulla home page del sito stesso.

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che i datori di lavoro potranno presentare le domande per i lavoratori non comunitari residenti all’estero fino alle ore 24 del 31 dicembre 2012 utilizzando, come già avvenuto negli anni precedenti, esclusivamente modalità informatiche e, in particolare, seguendo la procedura di inoltro telematico disponibile nell’apposita sezione del sito del Ministero dell’Interno.

Non solo, il Ministero informa che è stata stabilita la quota massima di ingressi prevista dal DPCM del 13 marzo2012 è di 35.000 unità – da ripartire tra regioni e province autonome con successivo provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – e riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei paesi come Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia.

L’articolo 2 del decreto prevede inoltre, come anticipazione della quota massima di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l’anno 2012, l’ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel paese di origine, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.286.

Importanti novità alle procedure  sono state apportate dall’art. 17 del D.L. del 9 febbraio 2012, n. 5(G.U. 9 febbraio 2012 n. 33, suppl. ord. 27. Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo), che ha introdotto all’ art. 24 del d.lgs 286/98 il comma 2 bis che dispone qualora lo Sportello Unico per l’Immigrazrone, decorsi i venti giorni di cuial comma 2, non comunichi ai datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
  • il lavoratore stagionale nell’anno precedente sia sfato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.

1 commento su “Decreto flussi stagionali 2012”

  1. Ciao.sto aspetando documenti per lavoro stagionale.sono extracomunitaria.mio dattore di lavoro e fato richiesta a novembre 2011,ho dovuto iniziare lavorare a marzo,purtropo,devo aspetare nula osta,zona Jesolo venezia.A me interesa quanto ancora devo aspetare.Ho 5 stagioni in Itali,no da stesso datt,di lavoro.se devo preocuparmi,non cerco altro lavoro perche sono concetrata su di questo.Grazie!

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