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Contratto a progetto con la parrocchia

Qualora la parrocchia, o un qualsiasi altro ente religioso, abbia la necessità di affidare l’incarico di responsabile delle attività, ad esempio estive, ad un laico retribuito è opportuno utilizzare un Co.Co.Pro. con un adeguato progetto.

Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, alcuni precisi elementi: l’indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro e l’indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto.

Non solo, deve essere indicato anche il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese e le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che  in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa.

Nel contratto devono essere indicati anche le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.

In effetti, un servizio di direzione di un centro estivo è caratterizzato da una forte componente di collaborazione e coordinamento e, correlativamente, dalla carenza di subordinazione del collaboratore al committente, proprio come dispone l’articolo 62 del D.Lgs. n. 276/2003.

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa.

Così, il rapporto che si istituisce tra la parrocchia e il responsabile delle attività estive deve avere caratteristiche ben precise. All’ente religioso compete la definizione del progetto complessivo delle attività estive e la la predisposizione del programma di massima.

Al contrario, al responsabile compete invece la predisposizione e la presentazione del programma particolareggiato delle iniziative e delle attività dell’intera proposta estiva, nonché l’affidamento dei diversi incarichi ai collaboratori volontari indicati dall’ente religioso.

Al responsabile a contratto compete anche la direzione delle attività quotidiane e di tutti i collaboratori volontari e la cura dei rapporti con le famiglie dei ragazzi e degli adolescenti iscritti.

L’incaricato dell’ente religioso e il responsabile si devono impegnare a incontrarsi con regolarità per verificare come il progetto affidato si sta realizzando.

Un contratto di lavoro di questo tipo deve essere ben strutturato al fine di evitare dubbi interpretativi. In effetti, quando non è identificabile un chiaro e reale progetto di collaborazione oppure il rapporto non si basa su una forma concreta di coordinamento, il giudice eventualmente adito dal responsabile potrebbe dichiarare che il contratto intercorrente tra le parti è di tipo subordinato.

In sostanza il D.Lgs. 276/2003 dispone che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Una volta accertato dal giudice che il rapporto instaurato è da considerarsi un rapporto di lavoro subordinato, il contratto stesso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.

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