Dal Ministero nuovi chiarimenti per la verifica delle collaborazioni a progetto

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso di fornire nuovi chiarimenti in merito alla verifica della genuinità delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto attraverso la circolare n. 29 dell’11 dicembre 2012 avente come oggetto “L. n. 92/2012 (c.d. riforma del lavoro) – collaborazione coordinata e continuativa a progetto – indicazioni operative per il personale ispettivo”.

I punti essenziali della Riforma del lavoro

 Il Ddl della riforma del lavoro è stato approvato dal Governo e tra poche settimane sarà al vaglio del Parlamento. In base a diverse indicazioni, il nuovo disegno di legge contiene diverse modifiche nei contratti di lavoro presenti nel panorama lavorativo nazionale.

In particolare, sul lavoro intermittente il governo Monti è intervenuto fissando l’obbligo di comunicazione preventiva in occasione di ogni chiamata, oltre all’impossibilità di stipulare con questa particolare forma contrattualistica con soggetti aventi meno i 25 anni o più di 45 anni e una stretta sull’indennità di disponibilità che sarà oggi dovuta anche se non vi sia effettiva chiamata, se il contratto è previsto per i periodi del week end o delle vacanze.

Inps iscrizione Gestione Separata: da oggi si cambia

 In linea con quanto preannunciato nelle scorse settimane dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, da oggi, mercoledì 1 giugno 2011, per l’iscrizione alla cosiddetta Gestione Separata gli unici canali attivi sono quelli relativi al telefono e Web. A ribadirlo con una nota ufficiale è stato proprio l’Inps nel precisare come questa novità rientri nell’ambito del potenziamento dei servizi telematici per  la presentazione delle principali domande per l’accesso sia ai servizi, sia alle prestazioni assistenziali e previdenziali a favore del cittadino. E così, via Internet, la domanda per l’iscrizione alla Gestione Separata si presenta collegandosi al sito Internet www.inps.it con il codice PIN oppure con la cosiddetta “CNS”, la Carta Nazionale dei Servizi. Per venire incontro agli utenti che sono ancora sprovvisti di codice PIN, fino e non oltre il 30 settembre del 2011 è possibile inserire online il codice fiscale al posto del codice identificativo personale; dopodiché il Contact Center provvederà successivamente ad effettuare le dovute verifiche.

Lavoro e contributi previdenziali: incassi Inps aumentano

 Anche nei primi quattro mesi del corrente anno gli incassi da contributi dell’Inps, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, sono in aumento. Al riguardo l’Istituto ha reso noto che nel primo quadrimestre del 2011 c’è stata una crescita del 3,9% dei pagamenti ordinari di contributi, a 41,2 miliardi di euro, rispetto al periodo gennaio-aprile del 2010. Il dato supera tra l’altro dell’1,9% anche il target preventivato dall’Inps a fronte di una riscossione complessiva che nei primi quattro mesi del 2011 va a sfiorare la soglia dei 43 miliardi di euro se si considerano anche i recuperi dell’Istituto da crediti previdenziali. Entrando maggiormente nel dettaglio, nei primi quattro mesi del 2011 sono aumentate del 4,6% le riscossioni di contributi previdenziali Inps per quel che riguarda il lavoro dipendente, mentre quelli per il lavoro parasubordinato sono aumentati del 3,7% sempre anno su anno.

Contratti di lavoro: aumentano le assunzioni di nuovi precari

 Nel 2010 in Italia, sul totale delle assunzioni, il 43% è rappresentato da lavoratori con un contratto flessibile, ovverosia da precario; trattasi, in accordo con quanto rilevato dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza, di una percentuale in aumento nel 2010 rispetto al 41,4% dello scorso anno. Il rapporto, per ogni cinque assunzioni, vede la “nascita” di due lavoratori precari tra i cosiddetti “interinali” ed i co.co.pro., ovverosia gli assunti con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. Il top di assunzioni precarie si registra in Lombardia con una percentuale pari a ben il 67,5% a fronte, su scala nazionale, di quasi 350 mila lavoratori che in Italia andranno ad incrementare a fine anno l’esercito dei “flessibili“. Ma qual è l’identikit del lavoratore precario in questa fase caratterizzata per l’economia italiana da una lenta e fragile uscita dalla crisi?

Occupazione Lombardia: aumentano i posti di lavoro a progetto

 Nella Regione Lombardia quest’anno i posti di lavoro con contratto di collaborazione a progetto cresceranno di ben l’8% con un andamento in netta controtendenza rispetto al dato a livello nazionale che, per effetto della crisi, segna invece un calo pari al 3%. Questo è quanto, tra l’altro, ha rilevato la Camera di Commercio di Monza e Brianza in base ad un’elaborazione effettuata prendendo a riferimento i dati del Sistema Informativo Excelsior del 2010 e del 2009. Complessivamente sul territorio nazionale sono comunque aumentati i cosiddetti lavoratori “flessibili”, di ben 700 mila unità andando tra l’altro a definire una nuova figura del precario che rispetto al passato non è più correlata ad un basso livello di istruzione ed alla mancanza, ad esempio, di una laurea o di un diploma. Il “nuovo” precario, infatti, è oramai sempre più spesso diplomato, ma anche con una preparazione universitaria, è un tecnico oppure ricopre comunque delle posizioni lavorative specializzate. Trattasi di lavoratori che troviamo tra i collaboratori a progetto, ma anche tra gli stagisti ed i cosiddetti lavoratori interinali.

La tutela dei lavoratori in ambito sportivo

Il ministero del lavoro e delle politiche sociali osserva che, alla luce della definizione normativa di lavoratore e di datore di lavoro dettata dal decreto n. 81/2008, il tema della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ricomprende tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio.  In particolare non risulta esente il mondo del non profit e, pertanto, anche le associazioni o società sportive dilettantistiche rientrano nel campo di applicazione del decreto in esame.

A questo proposito, il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un’arte o una professione, mentre la definizione di datore di lavoro è ormai svincolata dalla titolarità della responsabilità dell’impresa, e deriva invece, più in generale, dalla responsabilità dell’organizzazione  delle prestazioni lavorative o alle stesse equiparate.

Lavoro Umbria: Bando per reinserimento co.co.pro.

 E’ stato pubblicato oggi, mercoledì 30 giugno 2010, sul Supplemento Ordinario numero 29 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, un importante Bando la cui finalità è quella di reinserire nel mondo del lavoro i collaboratori a progetto che, residenti sul territorio regionale, si trovano ad essere disoccupati o espulsi da aziende che versano in uno stato di crisi. A darne notizia è l’Amministrazione regionale nel precisare che le linee guida del Bando sono state approvate dalla Giunta della Regione Umbria a seguito di una proposta formulata da Gianluca Rossi, Assessore regionale all’economia ed alle politiche attive del lavoro. Grazie al Bando, le imprese che assumono un co.co.pro. potranno beneficiare di un contributo pari a ben 7.500 euro a patto di assumere il lavoratore con un contratto a tempo indeterminato e che tale status occupazionale venga mantenuto per un periodo pari ad almeno tre anni.

Calcolo del contributo figurativo per le lavoratrici a progetto

Le lavoratrici a progetto hanno diritto ad usufruire dei congedi parentali al pari di quelli di maternità. In particolare, possono usufruire, dal 1 gennaio del 2007, di permessi fino a tre mesi nel primo anno di vita del bambino.

Non solo, nell’ipotesi di gravidanza, i contratti a progetto, sono prorogati di diritto per altri 180 giorni, salve altre disposizioni più favorevoli.

Nei periodi di congedo parentale e di maternità le lavoratrici a progetto hanno diritto all’accredito della relativa contribuzione figurativa utile ai fini del trattamento pensionistico.

Congedo di maternità per le lavoratrici a progetto

Dopo aver puntualizzato le tutele economiche a favore delle lavoratrici a progetto, ora cerchiamo di chiarire meglio il congedo di maternità previsto per la lavoratrice in questione.

In effetti, a seguito della decisione del Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, che ha reso esecutiva, con decreto del 13 luglio 2007, l’estensione delle tutele di cui agli articoli 16, 17 e 22 del decreto n. 151/2001 a favore dei lavoratori a progetto e delle categorie assimilate, il maggiore istituto previdenziale italiano è intervenuto nella materia al fine di chiarire la sua posizione a riguardo.

In effetti, l’Inps ha puntualizzato, con la circolare n. 64 del 13 maggio 2010, i principi e le modalità di calcolo della contribuzione figurativa a favore, per l’appunto, dei lavoratori a progetto.

La maternità per i lavoratori a progetto

Le lavoratrici a progetto, le collaboratrici coordinate e continuative, le associate in partecipazione e le lavoratrici autonome non iscritte ad una cassa previdenziale professionale possono ricorre ad alcune tutele di natura economica al fine di salvaguardare una parte dei loro compensi. L’unica condizione essenziale è la sola iscrizione alla gestione separata Inps, così come prevede l’articolo 2 della legge 335/1995.

Infatti, per i congedi di maternità e di paternità è prevista una specifica indennità, sempre che il lavoratore abbia maturato almeno tre mesi di contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all’entrata in vigore del D.M. 12/07/2007 e dello 0,72% per i periodi successivi) nei dodici mesi antecedenti al periodo indennizzabile.

Contratto a progetto con la parrocchia

Qualora la parrocchia, o un qualsiasi altro ente religioso, abbia la necessità di affidare l’incarico di responsabile delle attività, ad esempio estive, ad un laico retribuito è opportuno utilizzare un Co.Co.Pro. con un adeguato progetto.

Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, alcuni precisi elementi: l’indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro e l’indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto.