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Contributi 2013: nuova aliquota per artigiani e commercianti

 Con la circolare n. 24 dell’8 febbraio l’INPS ha comunicato l’aggiornamento dei contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) per artigiani e commercianti: la nuova aliquota contributiva nel 2013 è pari al 21,75%, con il primo aumento di 0,45 punti percentuali stabilito dal Dl “Salva Italia”, che aumenterà ogni anno fino a raggiungere quota 24 per cento.

È stato, quindi, determinato per il 2013 il limite minimo di retribuzione giornaliera e l’aggiornamento di tutti i contributi artigiani e commercianti dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. È riservato lo sconto del 50% agli esercenti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, e per quello del 9% previsto per i più giovani e cioè per i coadiuvanti e coadiutori con meno di 21 anni, regime di favore che scade al compimento di tale età.

Confermata, per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, la maggiorazione dello 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva per l’indennizzo di cessazione definitiva dell’attività commerciale. Inoltre, artigiano e commercianti devono il contributo di 0,62 euro mensili per le prestazioni di maternità.

Per quanto riguarda le modalità del pagamento dei contributi artigiani e commercianti, il versamento va effettuato in quattro tempi per quanto riguarda i contributi dovuti sul minimale di reddito, con scadenze precisamente al 16 maggio, 20 agosto, 18 novembre 2013 e 17 febbraio 2014. Per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, le scadenze sono le stesse previste per i pagamenti Irpef derivanti dalla dichiarazione dei redditi (saldo 2012, primo e secondo acconto 2013).

Si precisa che il versamento dei contributi artigiani e commercianti è online, mediante il modello unico di versamento F24. L’Inps, infatti, ricorda che di recente ha attivato il “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”, accessibile, tramite Pin, dal sito internet dell’Istituto. Pertanto, dal 2013 non saranno più inviate al contribuente le comunicazioni con gli importi da pagare, perché tutte le informazioni saranno facilmente consultabili e prelevabili scegliendo l’opzione “Dati del mod. F24” contenuta nel “Cassetto”.

Precisazioni su minimale e massimale di reddito
Per il 2013, il minimale su cui è calcolato l’importo da versare è pari a 15.357 euro. In caso di versamenti dovuti per periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul minimale va rapportato a mese. Queste percentuali sono applicabili fino a un reddito d’impresa 2012 pari a 45.530 euro; superato questo tetto, all’eccedenza va applicata l’aliquota maggiorata di un punto di percentuale, sia nei casi ordinari sia per i lavoratori “più giovani”. Questo importo, definito “contributo a conguaglio”, sommato a quanto dovuto per il minimale, va considerato come acconto per il totale del reddito d’impresa prodotto nel 2013 e va versato secondo i tempi e le modalità previste per la dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda il massimale, il tetto del reddito massimo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs 2013 è fissato a 75.883 euro: questo limite si riferisce a ogni singolo lavoratore e non a tutta l’impresa. Quest’importo, però, è valido soltanto per gli iscritti alla “Gestione” prima del 1° gennaio 1996 o che possono far valere tale anzianità contributiva; per gli altri, il massimale individuale 2013 è uguale a 99.034 euro e non è frazionabile per mese.

APPROFONDIMENTI
*Dall’Inps aggiornamenti sui contributi artigiani e commercianti
*Novità sulla contribuzione 2012 per artigiani e attività commerciali
*Contributi lavoro, cresce la percentuale per artigiani e commercianti

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