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Contributi da riscatto del corso di laurea, l’onere per i ”non occupati”

 Vi abbiamo già informati che dal 2008 può fruire dei contributi da riscatto del corso di laurea anche chi non ha nessun contributo versato presso l’Inps quando presenta la domanda

Chi vuole riscattare il periodo di laurea come ”non occupato”, per ogni anno da riscattare deve versare un contributo pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo stabilita dall’assicurazione generale obbligatoria, in vigore nell’anno in cui presenta la domanda.

Per la richiesta dei contributi da riscatto del corso di laurea come ”non occupato”, lo studente lavoratore deve presentare una domanda online all’Inps sul sito dell’Inps servendosi del codice PIN, allegando il certificato rilasciato dall’Università che confermi il conseguimento del diploma di laurea, gli anni accademici durante i quali ha frequentato la facoltà, gli anni fuori corso e la durata del corso legale di laurea. L’Inps provvederà a comunicare l’accoglimento della richiesta.

Il pagamento dei contributi da riscatto del corso di laurea può essere effettuato in un’unica soluzione o anche a rate. Per le domande presentate dal 1° gennaio 2008, gli oneri da riscatto per i periodi ai quali si applica il sistema retributivo o contributivo si possono versare in unica soluzione oppure in 120 rate mensili senza interessi. L’interessato può estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque sempre senza interessi.

Il pensionato non può chiedere il pagamento rateale in quanto con il pensionamento decade il beneficio della rateizzazione eventualmente in corso e si pone l’obbligo di pagare il capitale residuo in unica soluzione.

Se non si paga l’importo in unica soluzione o la prima rata, l’Inps archivia la domanda e considera il mancato pagamento una rinuncia, che però consente di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo. In tal caso l’onere di riscatto viene rideterminato in base alla data della nuova domanda.

Il pagamento delle rate successive alla prima oltre la scadenza, ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito per non più di cinque volte. Altri versamenti effettuati oltre i termini stabiliti possono essere considerati come nuova domanda, su esplicita richiesta dell’interessato, ma deve essere rideterminato l’importo da pagare. Si specifica che tutti i pagamenti effettuati per importi parziali o per un minore numero di rate entro i termini assegnati vengono convalidati, ma viene determinato in proporzione l’accredito del corrispondente periodo assicurativo.

NOTA
Il pagamento dei contributi da riscatto del corso di laurea può essere effettuato in vari modi: utilizzando, ad esempio, i bollettini M.AV, da richiedere al numero gratuito 803164, che provvederà ad inoltrarli per posta all’indirizzo di residenza o per email oppure con addebito diretto sul conto corrente bancario, anche di un familiare, previa informazione sulle relative modalità.

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