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Contributi da riscatto periodi formazione professionale, studio e ricerca

 Il lavoratore può fruire dell’accredito dei contributi da riscatto per i periodi di formazione professionale, di studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro.


In questo caso, il lavoratore deve aver conseguito il relativo attestato e dimostrare che i contributi da riscatto per i periodi di formazione professionale, di studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro servono per acquisire titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione al lavoro o per procedere nel suo percorso di lavoro. Tuttavia i corsi professionali, di studio e di ricerca e delle tipologie di ingresso nel mercato devono essere previsti da apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Si possono riscattare anche i contributi per periodi di lavoro dipendente stagionale, temporaneo o discontinuo. Per fruire dei contributi da riscatto per questi periodi di lavoro, il lavoratore deve essere regolarmente iscritto nelle liste di collocamento ed essere in stato di disoccupazione per tutto il periodo per il quale richiede i contributi da riscatto.

Se il lavoratore svolge un’attività lavorativa che richiede l’interruzione tra un rapporto di lavoro e un altro, ad esempio con contratto a tempo determinato, il lavoratore può richiedere l’accredito dei contributi da riscatto per i periodi di interruzione ovvero per i periodi che si collocano tra attività lavorative subordinate discontinue, stagionali o temporanee, purché non siano già coperti da altri contributi obbligatori o figurativi. Il lavoratore, in questo caso, deve documentare lo stato di occupazione a tempo parziale per tutto il periodo per il quale richiede l’accredito dei contributi da riscatto a copertura dei periodi di interruzione.

Anche altri periodi possono essere coperti dai contributi da riscatto, sempre a spese del lavoratore. Parliamo dei periodi per i quali c’è una sospensione del rapporto di lavoro, per legge o per contratto collettivo, come ad esempio i periodi di aspettativa non retribuita per malattia o per motivi personali, i periodi di sciopero, i periodi di assenza per servizio militare, ecc… In questo caso, il datore di lavoro deve rilasciare un’apposita dichiarazione nella quale precisi che i periodi di riferimento non sono coperti da retribuzione imponibile soggetta al versamento di contributi.

Possono richiedere l’accredito dei contributi da riscatto per i corsi universitari di studio gli assicurati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria. Naturalmente, poiché l’onere del riscatto ricade sul lavoratore, l’Inps non prevede requisiti minimi di contribuzione per esercitare la facoltà di riscatto e quindi basta l’iscrizione ad uno dei fondi citati.

NOTA
Il lavoratore può presentare la domanda di riscatto, con allegati i documenti necessari, alla sede Inps territorialmente competente. Non è prevista scadenza o decadenza e quindi può presentarla in qualunque momento. La domanda può essere presentata anche dagli eredi, ma non viene accettata se il lavoratore ha già effettuato il versamento di contribuzione volontaria per i periodi relativi alla richiesta.

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