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Contributi da riscatto del corso di laurea

 I lavoratori hanno la possibilità di migliorare i requisiti per l’accesso alla pensione anche mediante il versamento dei contributi da riscatto del corso di laurea.

Vi spiegheremo via via il costo, la convenienza, la deducibilità, le modalità di pagamento anche a rate dei contributi da riscatto del corso di laurea, molto importanti per chi ha bisogno di contributi che consentano di anticipare l’accesso alla pensione ed evitare di lavorare ancora per molti anni. Infatti, oltre all’accredito dei contributi obbligatori da lavoro, è utile anche l‘accredito dei contributi figurativi e dei contributi da riscatto

Fra i contributi da riscatto più importanti sono proprio i contributi da riscatto del corso di laurea, per i quali però il lavoratore interessato deve pagare un onere per il riscatto e l’accredito dei contributi per gli anni richiesti. Naturalmente, bisogna valutare la convenienza, per il lavoratore, di sostenere un costo importante anche tenendo in considerazione la sua situazione previdenziale.

Il riscatto dei contributi del corso di laurea richiede delle condizioni specifiche. Prima di tutto il lavoratore deve essere laureato, in quanto è riscattabile solo il corso legale di studio, ma sono esclusi i periodi di iscrizione fuori corso e i periodi già coperti da contributi obbligatori da lavoro o figurativi o da riscatto, ovvero dal fondo pensionistico al quale è proposta la domanda o altri regimi previdenziali come il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali del Fondo per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

INFO

I corsi legali di laurea riscattabili indicati dall’Inps
*i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
*i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
*i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
*i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
*i titoli accademici introdotti dal decreto n. 509 del 1999, cioè la laurea con corso di durata triennale e Laurea specialistica, al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea triennale.

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